Art. 12.
  1.  Il  comma 3 dell'articolo 297 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
  "3. Se nei confronti di un imputato sono emesse piu' ordinanze  che
dispongono   la   medesima  misura  per  uno  stesso  fatto,  benche'
diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per  fatti  diversi
commessi  anteriormente  alla  emissione  della  prima  ordinanza  in
relazione ai quali sussiste connessione ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per
eseguire  gli  altri,  i termini decorrono dal giorno in cui e' stata
eseguita  o  notificata  la  prima  ordinanza  e   sono   commisurati
all'imputazione   piu'   grave.   La   disposizione  non  si  applica
relativamente alle ordinanze per  fatti  non  desumibili  dagli  atti
prima  del  rinvio  a  giudizio  disposto  per  il fatto con il quale
sussiste connessione ai sensi del presente comma.
  2. Al comma 4 dell'articolo 297 del codice di procedura penale,  le
parole:  "Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  304, comma 2," sono
soppresse.
 
          Nota all'art. 12:
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  297  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge:
             "Art.  297 (Computo dei termini di durata delle misure).
          - 1. Gli effetti della  custodia  cautelare  decorrono  dal
          momento della cattura, dell'arresto o del fermo.
             2.  Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento
          in cui l'ordinanza che le dispone  e'  notificata  a  norma
          dell'art. 293.
             3.  Se  nei  confronti  di  un imputato sono emesse piu'
          ordinanze che dispongono la medesima misura per uno  stesso
          fatto,  benche'  diversamente circostanziato o qualificato,
          ovvero  per  fatti  diversi  commessi  anteriormente   alla
          emissione  della  prima  ordinanza  in  relazione  ai quali
          sussiste  connessione  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  1,
          lettere  b)  e  c), limitatamente ai casi di reati commessi
          per eseguire gli altri, i termini decorrono dal  giorno  in
          cui  e'  stata  eseguita  o notificata la prima ordinanza e
          sono   commisurati   all'imputazione   piu'    grave.    La
          disposizione  non  si  applica relativamente alle ordinanze
          per fatti non desumibili dagli  atti  prima  del  rinvio  a
          giudizio  disposto  per  il  fatto  con  il  quale sussiste
          connessione ai sensi del presente comma.
             4. Nel computo dei termini della custodia  cautelare  si
          tiene  conto  dei giorni in cui si sono tenute le udienze e
          di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel
          giudizio di primo grado o nel giudizio  sulle  impugnazioni
          solo  ai fini della determinazione della durata complessiva
          della custodia a norma dell'art. 303, comma 4.
             5. Se l'imputato e' detenuto per un  altro  reato  o  e'
          internato per misura di sicurezza, gli effetti della misura
          decorrono  dal  giorno in cui e' notificata l'ordinanza che
          la dispone, se sono compatibili con lo stato di  detenzione
          o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di
          questo.  Ai  soli effetti del computo dei termini di durata
          massima, la custodia cautelare si considera compatibile con
          lo  stato  di  detenzione  per  esecuzione  di  pena  o  di
          internamento per misura di sicurezza.".