Art. 13.
  1.  Dopo  il  comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura
penale e' inserito il seguente:
  "3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la  revoca  o
la  sostituzione  delle  misure,  prima  di  provvedere puo' assumere
l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza
di revoca o di sostituzione e' basata su  elementi  nuovi  o  diversi
rispetto   a   quelli   gia'   valutati,  il  giudice  deve  assumere
l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta".
  2. Al comma 6 dell'articolo 503 del  codice  di  procedura  penale,
dopo  le  parole:  "a  norma  degli  articoli  294," sono inserite le
seguenti: "299 comma 3-ter,".
 
          Note all'art. 13:
             - Per il testo  vigente  dell'art.  299  del  codice  di
          procedura penale si veda in nota all'art. 5.
             - Il testo vigente dell'art. 503 del codice di procedura
          penale,   come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
             "Art.  503  (Esame  delle  parti  private).  -   1.   Il
          presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto
          richiesta  o che vi abbiano consentito, secondo il seguente
          ordine:  parte   civile,   responsabile   civile,   persona
          civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato.
             2.  L'esame  si  svolge nei modi previsti dagli articoli
          498 e 499.  Ha inizio con le domande del  difensore  o  del
          pubblico  ministero  che  l'ha  chiesto  e  prosegue con le
          domande, secondo i  casi,  del  pubblico  ministero  e  dei
          difensori  della  parte  civile,  del  responsabile civile,
          della persona civilmente obbligata per la pena  pecuniaria,
          del  coimputato  e  dell'imputato.  Quindi, chi ha iniziato
          l'esame puo' rivolgere nuove domande.
             3. Fermi i divieti  di  lettura  e  di  allegazione,  il
          pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o
          in  parte  il contenuto della deposizione, possono servirsi
          delle  dichiarazioni  precedentemente  rese   dalla   parte
          esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.
          Tale  facolta'  puo'  essere esercitata solo se sui fatti e
          sulle  circostanze  da  contestare  la  parte  abbia   gia'
          deposto.
             4. Si applica la disposizione dell'art. 500, comma 3.
             5.  Le  dichiarazioni  alle  quali  il  difensore  aveva
          diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla
          polizia giudiziaria su delega del pubblico  ministero  sono
          acquisite  nel fascicolo per il dibattimento, se sono state
          utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.
             6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche
          per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294,  299,
          comma 3-ter, 391 e 422.".