Art. 14.
  1. All'articolo 301 del codice di procedura penale sono aggiunti in
fine, i seguenti commi:
  "2-bis.  Salvo  il  disposto dell'articolo 292 comma 2, lettera d),
quando  si  procede  per  reati  diversi  sia  da   quelli   previsti
dall'articolo  407,  comma  2,  lettera  a),  numeri da 1 a 6, sia da
quelli  per  il  cui  accertamento  sono   richieste   investigazioni
particolarmente  complesse  per  la  molteplicita'  di fatti tra loro
collegati ovvero per l'elevato  numero  di  persone  sottoposte  alle
indagini   o   di  persone  offese,  ovvero  per  reati  per  il  cui
accertamento  e'  richiesto  il  compimento  di  atti   di   indagine
all'estero,   la  custodia  cautelare  in  carcere  disposta  per  il
compimento  delle  indagini  previste  dall'articolo  274,  comma  1,
lettera a), non puo' avere durata superiore a trenta giorni.
  2-ter.  La  proroga della medesima misura e' disposta, per non piu'
di due volte ed entro il limite complessivo di  novanta  giorni,  dal
giudice  con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero
prima della scadenza, valutate  le  ragioni  che  hanno  impedito  il
compimento  delle  indagini  per  le cui esigenze la misura era stata
disposta previo interrogatorio dell'imputato".
 
          Nota all'art. 14:
             - Si trascrive il testo  dell'art.  301  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge:
             "Art.  301  (Estinzione  di misure disposte per esigenze
          probatorie).   - 1. Le  misure  disposte  per  le  esigenze
          cautelari  previste  dall'art.    274,  comma 1, lettera a)
          perdono  immediatamente  efficacia  se  alla  scadenza  del
          termine previsto dall'art. 292, comma 2, lettera d), non ne
          e' ordinata la rinnovazione.
             2.   La   rinnovazione   e'  disposta  dal  giudice  con
          ordinanza, su richiesta del pubblico ministero,  anche  per
          piu'  di  una volta, entro i limiti previsti dagli articoli
          305 e 308.
             2-bis. Salvo il disposto dell'art. 292, comma 2, lettera
          d), quando si procede  per  reati  diversi  sia  da  quelli
          previsti dall'art.  407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a
          6,  sia  da  quelli  per il cui accertamento sono richieste
          investigazioni    particolarmente    complesse    per    la
          molteplicita'  di  fatti  tra  loro  collegati  ovvero  per
          l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini  o  di
          persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento e'
          richiesto  il compimento di atti di indagine all'estero, la
          custodia cautelare in carcere disposta  per  il  compimento
          delle indagini previste dall'art. 274, comma 1, lettera a),
          non puo' avere durata superiore a trenta giorni.
             2-ter. La proroga della medesima misura e' disposta, per
          non  piu'  di  due  volte ed entro il limite complessivo di
          novanta giorni, dal giudice  con  ordinanza,  su  richiesta
          inoltrata  dal  pubblico  ministero  prima  della scadenza,
          valutate le ragioni che hanno impedito il compimento  delle
          indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta e
          previo interrogatorio dell'imputato.".