Art. 15.
  1.  L'articolo 304 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 304. - (Sospensione  dei  termini  di  durata  massima  della
custodia cautelare).
  1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza
appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:
  a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento
e'  sospeso  o  rinviato  per  impedimento  dell'imputato  o  del suo
difensore ovvero su richiesta  dell'imputato  o  del  suo  difensore,
sempre  che  a  sospensione  o il rinvio non siano stati disposti per
esigenze di acquisizione della prova o a seguito  di  concessione  di
termini per la difesa;
  b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento
e'   sospeso   o   rinviato   a  causa  della  mancata  presentazione
dell'allontanamento o della mancata  partecipazione  di  uno  o  piu'
difensori che rendano privo di assistenza uno o piu' imputati;
  c)  nella  fase  del  giudizio,  durante  la  pendenza  dei termini
previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.
  2. I termini previsti dall'articolo  303  possono  altresi'  essere
sospesi,  nella fase del giudizio, quando si tratta di reati indicati
dall'articolo 407, comma 2, lettera  a),  nel  caso  di  dibattimenti
particolarmente  complessi,  durante  il  tempo  in  cui  sono tenute
l'udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel
giudizio sulle impugnazioni.
  3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione  e'  disposta  dal
giudice,   su   richiesta   del  pubblico  ministero,  con  ordinanza
appellabile a norma dell'articolo 310.
  4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a),  sono
sospesi,  con  ordinanza  appellabile  a  norma dell'articolo 310, se
l'udienza preliminare e' sospesa  o  rinviata  per  taluno  dei  casi
indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
  5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui
al  comma  4  non  si  applicano  ai  coimputati  ai  quali i casi di
sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro
confronti previa separazione dei processi.
  6. La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare il
doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2  e  3  e  i
termini  aumentati  della  meta' previsti dall'articolo 303, comma 4,
ovvero, se piu' favorevole,  i  due  terzi  del  massimo  della  pena
temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A
tal  fine  la  pena  dell'ergastolo  e'  equiparata alla pena massima
temporanea.
  7. Nel computo dei termini di cui al comma  6,  salvo  che  per  il
limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non
si  tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera
b)"
  2. Al primo comma dell'articolo 159  del  codice  penale,  dopo  le
parole:  "la  sospensione  del  procedimento penale" sono inserite le
seguenti: "o dei termini di custodia cautelare".
 
          Nota all'art. 15:
             - Il testo vigente  dell'art.  159  del  codice  penale,
          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  159 (Sospensione del corso della prescrizione). -
          Il corso della prescrizione  rimane  sospeso  nei  casi  di
          autorizzazione  a  procedere,  o  di  questione deferita ad
          altro giudizio, e in ogni caso in cui  la  sospensione  del
          procedimento  penale o dei termini di custodia cautelare e'
          imposta da una particolare disposizione di legge.
             La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di
          autorizzazione a  procedere  di  cui  al  primo  comma,  si
          verifica  dal momento in cui il pubblico ministero effettua
          la relativa richiesta.
             La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in  cui
          e'   cessata   la  causa  della  sospensione.  In  caso  di
          autorizzazione a procedere,  il  corso  della  prescrizione
          riprende  dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie
          la richiesta.".