Art. 16. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 309 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali e' stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3". 2. Il comma 4 dell'articolo 309 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "4. La richiesta di riesame e' presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583". 3. Il comma 5 dell'articolo 309 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonche' tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini". 4. Il comma 8 dell'articolo 309 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e al suo difensore almeno tre giorni prima. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facolta' per il difensore di esaminarli e di estrarne copia". 5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia".
Note all'art. 16: - Si trascrive il testo dell'art. 309 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 309 (Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva). - 1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato puo' proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero. 2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'art. 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento. 3. Il difensore dell'imputato puo' proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura. 3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali e' stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'art. 104, comma 3. 4. La richiesta di riesame e' presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583. 5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonche' tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. 6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione. 7. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza. 8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127. L'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e al suo difensore almeno tre giorni prima. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facolta' per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. 9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilita' della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale puo' annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero puo' confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. 10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.".