Art. 16.
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 309 del codice di procedura penale
e' inserito il seguente:
  "3-bis.  Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i
giorni per i quali e' stato disposto il differimento del colloquio, a
norma dell'articolo 104, comma 3".
  2. Il comma 4 dell'articolo 309 del codice di procedura  penale  e'
sostituito dal seguente:
  "4.  La  richiesta  di  riesame e' presentata nella cancelleria del
tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste  dagli
articoli 582 e 583".
  3.  Il  comma 5 dell'articolo 309 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
  "5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso  all'autorita'
giudiziaria  procedente  la  quale,  entro  il  giorno  successivo, e
comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli  atti
presentati  a  norma  dell'articolo  291,  comma 1, nonche' tutti gli
elementi  sopravvenuti  a  favore  della  persona   sottoposta   alle
indagini".
  4.  Il  comma 8 dell'articolo 309 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
  "8. Il procedimento davanti al tribunale si  svolge  in  camera  di
consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data
fissata   per   l'udienza  e'  comunicato  al  pubblico  ministero  e
notificato all'imputato e al suo difensore almeno tre  giorni  prima.
Fino   al   giorno   dell'udienza  gli  atti  restano  depositati  in
cancelleria, con  facolta'  per  il  difensore  di  esaminarli  e  di
estrarne copia".
  5.  Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
  "10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini  di  cui
al  comma  5  o  se  la  decisione  sulla  richiesta  di  riesame non
interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza  che  dispone  la
misura coercitiva perde efficacia".
 
          Note all'art. 16:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 309 del codice di
          procedura  penale   come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata:
             "Art.  309  (Riesame  delle ordinanze che dispongono una
          misura  coercitiva).  -  1.  Entro   dieci   giorni   dalla
          esecuzione  o  notificazione  del provvedimento, l'imputato
          puo' proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della
          ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo  che  si
          tratti  di  ordinanza  emessa  a  seguito  di  appello  del
          pubblico ministero.
             2. Per l'imputato latitante  il  termine  decorre  dalla
          data  di  notificazione  eseguita  a  norma  dell'art. 165.
          Tuttavia, se  sopravviene  l'esecuzione  della  misura,  il
          termine  decorre da tale momento quando l'imputato prova di
          non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
             3. Il difensore dell'imputato puo' proporre la richiesta
          di  riesame  entro   dieci   giorni   dalla   notificazione
          dell'avviso  di  deposito  dell'ordinanza  che  dispone  la
          misura.
             3-bis.  Nei  termini  previsti dai commi 1, 2 e 3 non si
          computano i  giorni  per  i  quali  e'  stato  disposto  il
          differimento del colloquio, a norma dell'art. 104, comma 3.
              4.   La   richiesta  di  riesame  e'  presentata  nella
          cancelleria  del  tribunale  indicato  nel  comma   7.   Si
          osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.
              5.  Il  presidente  cura  che sia dato immediato avviso
          all'autorita' giudiziaria procedente  la  quale,  entro  il
          giorno  successivo,  e comunque non oltre il quinto giorno,
          trasmette gli atti presentati a  norma  dell'articolo  291,
          comma  1,  nonche' tutti gli elementi sopravvenuti a favore
          della persona sottoposta alle indagini.
             6. Con la richiesta di riesame possono essere  enunciati
          anche  i  motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre,
          facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al  giudice  del
          riesame  facendone  dare  atto  a verbale prima dell'inizio
          della discussione.
             7. Sulla richiesta di riesame decide  il  tribunale  del
          capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio del
          giudice che ha emesso l'ordinanza.
              8.  Il  procedimento  davanti al tribunale si svolge in
          camera di consiglio nelle  forme  previste  dall'art.  127.
          L'avviso  della data fissata per l'udienza e' comunicato al
          pubblico ministero  e  notificato  all'imputato  e  al  suo
          difensore   almeno  tre  giorni  prima.    Fino  al  giorno
          dell'udienza gli atti restano  depositati  in  cancelleria,
          con  facolta'  per il difensore di esaminarli e di estrarne
          copia.
             9. Entro dieci giorni  dalla  ricezione  degli  atti  il
          tribunale,  se non deve dichiarare l'inammissibilita' della
          richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza  oggetto
          del  riesame  decidendo  anche  sulla  base  degli elementi
          addotti dalle parti nel corso dell'udienza.   Il  tribunale
          puo'  annullare  il provvedimento impugnato o riformarlo in
          senso favorevole all'imputato anche per motivi  diversi  da
          quelli   enunciati  ovvero  puo'  confermarlo  per  ragioni
          diverse  da   quelle   indicate   nella   motivazione   del
          provvedimento stesso.
             10.  Se  la  trasmissione  degli  atti  non  avviene nei
          termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta
          di riesame non  interviene  entro  il  termine  prescritto,
          l'ordinanza   che   dispone   la  misura  coercitiva  perde
          efficacia.".