Art. 17. 1. Il comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello e' dato immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facolta' per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti".
Nota all'art. 17: - Il testo vigente dell'art. 310 del codice civile di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 310 (Appello). - 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi. 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309, commi 1, 2, 3, 4, e 7. Dell'appello e' dato immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facolta' per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti. 3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare e' sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.".