Art. 17.
  1.  Il  comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
  "2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309, commi 1, 2,  3,
4   e   7.   Dell'appello  e'  dato  immediato  avviso  all'autorita'
giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette  al
tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda.
Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio
nelle  forme  previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza
gli atti restano  depositati  in  cancelleria  con  facolta'  per  il
difensore  di  esaminarli  e  di  estrarne copia. Il tribunale decide
entro venti giorni dalla ricezione degli atti".
 
          Nota all'art. 17:
             - Il testo vigente dell'art. 310 del  codice  civile  di
          procedura   penale,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
             "Art. 310  (Appello).  -  1.  Fuori  dei  casi  previsti
          dall'art.  309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e
          il  suo  difensore  possono  proporre  appello  contro   le
          ordinanze   in   materia  di  misure  cautelari  personali,
          enunciandone contestualmente i motivi.
             2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309, commi
          1, 2, 3, 4, e 7.  Dell'appello  e'  dato  immediato  avviso
          all'autorita'  giudiziaria  procedente che, entro il giorno
          successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata  e
          gli  atti  su  cui  la  stessa  si fonda.   Il procedimento
          davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle
          forme previste dall'art. 127. Fino al  giorno  dell'udienza
          gli atti restano depositati in cancelleria con facolta' per
          il   difensore  di  esaminarli  e  di  estrarne  copia.  Il
          tribunale decide entro venti giorni dalla  ricezione  degli
          atti.
             3.   L'esecuzione   della  decisione  con  la  quale  il
          tribunale, accogliendo l'appello  del  pubblico  ministero,
          dispone  una  misura  cautelare  e'  sospesa  fino a che la
          decisione non sia divenuta definitiva.".