Art. 18.
  1.  Il  comma 3 dell'articolo 335 del codice di procedura penale e'
sostituito dai seguenti:
  "3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di
cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai
commi 1 e 2 sono comunicate alla  persona  alla  quale  il  reato  e'
attribuito,  alla  persona  offesa  e ai rispettivi difensori, ove ne
facciano richiesta.
  3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita' di
indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla  richiesta,  puo'
disporre,  con  decreto  motivato, il segreto sulle iscrizioni per un
periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile".
  2. Dopo l'articolo 110 delle norme di attuazione, di  coordinamento
e  transitorie  del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
  "Art. 110-bis. - (Richiesta di comunicazione delle  iscrizioni).  -
1. Quando vi e' richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute
nel  registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma
3, del codice, la segreteria della procura della  Repubblica,  se  la
risposta e' positiva e non sussistono gli impedimenti a rispondere di
cui  all'articolo  335,  commi  3  e  3-bis  del  codice, fornisce le
informazioni  richieste  precedute  dalla  formula:   "Risultano   le
seguenti   iscrizioni   suscettibili   di   comunicazione".  In  caso
contrario,  risponde  con  la  formula:  "Non  risultano   iscrizioni
suscettibili di comunicazione".
 
          Nota all'art. 18:
             - Il testo vigente dell'art. 335 del codice di procedura
          penale,   come  notificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
             "Art. 335 (Registro delle notizie di  reato).  -  1.  Il
          pubblico  ministero  iscrive  immediatamente, nell'apposito
          registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di  reato
          che  gli  perviene o che ha acquisito di propria iniziativa
          nonche', contestualmente o dal momento in cui  risulta,  il
          nome   della   persona   alla  quale  il  reato  stesso  e'
          attribuito.
             2. Se nel  corso  delle  indagini  preliminari  muta  la
          qualificazione  giuridica  del  fatto ovvero questo risulta
          diversamente circostanziato,  il  pubblico  ministero  cura
          l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
          procedere a nuove iscrizioni.
              3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei
          delitti  di  cui  all'art.  407,  comma  2,  lettera a), le
          iscrizioni previste dai commi 1 e 2  sono  comunicate  alla
          persona  alla  quale  il  reato e' attribuito, alla persona
          offesa  e  ai  rispettivi  difensori,   ove   ne   facciano
          richiesta.
             3-bis.   Se  sussistono  specifiche  esigenze  attinenti
          all'attivita'  di  indagine,  il  pubblico  ministero,  nel
          decidere   sulla  richiesta,  puo'  disporre,  con  decreto
          motivato, il segreto sulle istruzioni per  un  periodo  non
          superiore a tre mesi e non rinnovabile.".