Art. 19. 1. Al comma 1 dell'articolo 369 del codice di procedura penale, le parole: "Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia" sono sostituite dalle seguenti: "Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia".
Nota all'art. 19: - Si trascrive il testo dell'art. 369 del codice di procedura penale, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 369 (Informazione di garanzia). - 1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facolta' di nominare un difensore di fiducia. 2. Qualora ne ravvisi la necessita' ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilita' del destinatario, il pubblico ministero puo' disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'art. 151.".