Art. 2
 
  1.  Dopo  l'articolo 141 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
  "Art. 141-bis. - (Modalita' di  documentazione  dell'interrogatorio
di  persona  in  stato  di  detenzione).  - 1. Ogni interrogatorio di
persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di  detenzione,  e
che  non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente,
a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione fonografica  o
audiovisiva.  Quando si verifica una indisponibilita' di strumenti di
riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le  forme  della
perizia,  ovvero  della  consulenza  tecnica.  Dell'interrogatorio e'
anche redatto verbale in forma  riassuntiva.  La  trascrizione  della
riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti".