Art. 20.
  1.  Al  comma 5 dell'articolo 386 del codice di procedura penale le
parole da: "se infermo" a: "cura"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284".
 
          Nota all'art. 20:
             - Il testo vigente dell'art. 386 del codice di procedura
          penale come modificato dalla presente legge e' il seguente:
             "Art.  386  (Doveri della polizia giudiziaria in caso di
          arresto o di fermo). - 1. Gli ufficiali  e  gli  agenti  di
          polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo
          o  hanno  avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata
          notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o  il
          fermo e' stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato o il
          fermato della facolta' di nominare un difensore di fiducia.
             2.  Dell'avvenuto  arresto  o  fermo gli ufficiali e gli
          agenti di polizia giudiziaria informano  immediatamente  il
          difensore di fiducia eventulmente nominato ovvero quello di
          ufficio  designato dal pubblico ministero a norma dell'art.
          97.
             3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 389,
          comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia  giudiziaria
          pongono   l'arrestato  o  il  fermato  a  disposizione  del
          pubblico ministero al piu'  presto  e  comunque  non  oltre
          ventiquattro   ore  dall'arresto  o  dal  fermo.  Entro  il
          medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che
          il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore.  Il
          verbale   contiene  l'eventuale  nomina  del  difensore  di
          fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo  in
          cui l'arresto o il fermo e' stato eseguito e l'enunciazione
          delle ragioni che lo hanno determinato.
             4.  Gli  ufficiali  e  gli agenti di polizia giudiziaria
          pongono  l'arrestato  o  il  fermato  a  disposizione   del
          pubblico   ministero  mediante  la  conduzione  nella  casa
          circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o  il
          fermo e' stato eseguito.
             5. Il pubblico ministero puo' disporre che l'arrestato o
          il  fermato  sia  custodito, in uno dei luoghi indicati nel
          comma 1 dell'art. 284 ovvero, se ne  possa  derivare  grave
          pregiudizio    per   le   indagini,   presso   altra   casa
          circondariale o mandamentale.
             6. Gli ufficiali e gli  agenti  di  polizia  giudiziaria
          trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero
          che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma
          1.
             7.  L'arresto  o il fermo diviene inefficace se non sono
          osservati i termini previsti dal comma 3.".