Art. 20. 1. Al comma 5 dell'articolo 386 del codice di procedura penale le parole da: "se infermo" a: "cura" sono sostituite dalle seguenti: "in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284".
Nota all'art. 20: - Il testo vigente dell'art. 386 del codice di procedura penale come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 386 (Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo e' stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato o il fermato della facolta' di nominare un difensore di fiducia. 2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventulmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'art. 97. 3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al piu' presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo e' stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato. 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo e' stato eseguito. 5. Il pubblico ministero puo' disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'art. 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale. 6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1. 7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.".