Art. 23. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 94 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia e' inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'articolo 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti. 1-ter. L'autorita' giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in liberta' del detenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perche' provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis. 1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria in essa contenuti".
Nota all'art. 23: - Si trascrive il testo dell'art. 94 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 94 (Ingresso in istituti penitenziari). - 1. Il pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non puo' ricevere ne' ritenervi alcuno se non in forza di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria. 1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia e' inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'art. 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti. 1-ter. L'autorita' giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in liberta' del detenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perche' provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis. 1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria in essa contenuti. 2. Nondimeno, se si presenta nell'istituto una persona che dichiari di avere commesso un reato per il quale e' obbligatorio l'arresto in flagranza, ivi deve essere trattenuto a norma dell'art. 349 del codice ad opera degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualita' di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, i quali redigono verbale e ne danno immediata notizia alla autorita' giudiziaria competente. 3. Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante che si sia sottratto alla esecuzione della custodia cautelare, di un evaso o di un condannato in via definitiva che non sia in grado di produrre copia dell'ordine di esecuzione.".