Art. 23.
  1.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 94 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  sono  inseriti  i
seguenti:
  "1-bis.  Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia
e' inserito nella  cartella  personale  del  detenuto.  All'atto  del
colloquio  previsto  dall'articolo  23, quarto comma, del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976,
n.  431,  o  anche  successivamente,  il  direttore   o   l'operatore
penitenziario  da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di
un  interprete,  che  l'interessato  abbia  precisa  conoscenza   del
provvedimento  che  ne  dispone  la  custodia  e gliene illustra, ove
occorra, i contenuti.
  1-ter. L'autorita' giudiziaria che dispone la custodia cautelare in
carcere o che pronuncia un  provvedimento  da  cui  non  consegua  la
rimessione   in   liberta'   del   detenuto  dispone  che  copia  del
provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della
cancelleria,  al  direttore   dell'istituto   penitenziario   perche'
provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis.
  1-quater.  Il  detenuto  ha sempre diritto di consultare la propria
cartella  personale   e   di   ottenere   copia   dei   provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria in essa contenuti".
 
           Nota all'art. 23:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 94 delle norme di
          attuazione,  coordinamento  e  transitorie  del  codice  di
          procedura   penale,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata:
             "Art. 94 (Ingresso in istituti penitenziari).  -  1.  Il
          pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non
          puo'  ricevere  ne'  ritenervi alcuno se non in forza di un
          provvedimento dell'autorita' giudiziaria o di un avviso  di
          consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria.
             1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di
          custodia e' inserito nella cartella personale del detenuto.
          All'atto del colloquio previsto dall'art. 23, quarto comma,
          del  regolamento approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente,
          il direttore o l'operatore penitenziario da  lui  designato
          accerta,  se  del  caso con l'ausilio di un interprete, che
          l'interessato abbia precisa  conoscenza  del  provvedimento
          che  ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra,
          i contenuti.
             1-ter. L'autorita' giudiziaria che dispone  la  custodia
          cautelare  in  carcere  o che pronuncia un provvedimento da
          cui non consegua la rimessione  in  liberta'  del  detenuto
          dispone  che  copia del provvedimento sia trasmessa, a cura
          della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore
          dell'istituto  penitenziario  perche'  provveda  a   quanto
          stabilito dal comma 1-bis.
             1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la
          propria   cartella   personale  e  di  ottenere  copia  dei
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria in essa contenuti.
             2.  Nondimeno,  se si presenta nell'istituto una persona
          che dichiari di avere commesso un reato  per  il  quale  e'
          obbligatorio   l'arresto  in  flagranza,  ivi  deve  essere
          trattenuto a norma dell'art.  349 del codice ad opera degli
          appartenenti al personale di custodia che abbiano  qualita'
          di  ufficiale  o  di agente di polizia giudiziaria, i quali
          redigono  verbale  e  ne  danno  immediata   notizia   alla
          autorita' giudiziaria competente.
             3.  Allo  stesso  modo  si  procede  nei confronti di un
          latitante  che  si  sia  sottratto  alla  esecuzione  della
          custodia  cautelare,  di un evaso o di un condannato in via
          definitiva  che  non  sia  in  grado  di   produrre   copia
          dell'ordine di esecuzione.".