Art. 24.
 
  1.  Dopo l'articolo 102 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate  con  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
  "Art.  102-bis.  -  (Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per
ingiusta detenzione). -
1. Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare
in carcere ai sensi dell'articolo 285  del  codice  ovvero  a  quella
degli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice e sia
stato  per  cio'  stesso  licenziato dal posto di lavoro che occupava
prima  dell'applicazione  della  misura,   ha   diritto   di   essere
reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in
suo  favore  sentenza  di  assoluzione,  di proscioglimento o di' non
luogo  a   procedere   ovvero   venga   disposto   provvedimento   di
archiviazione".