Art. 25.
1.  All'articolo  371-bis  del  codice  penale,  le parole: "da uno a
cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a  quattro  anni".
2.  All'articolo  371-bis  del  codice penale e' aggiunto il seguente
comma:
  "Ferma  l'immediata  procedibilita'  nel   caso   di   rifiuto   di
informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso
fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte
le  informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero
il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione  o
con sentenza di non luogo a procedere".
 
          Nota all'art. 25:
             -  Il testo vigente dell'art. 371-bis del codice penale,
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.   371-bis   (False   informazioni   al    pubblico
          ministero).  -  Chiunque,  nel  corso  di  un  procedimento
          penale,  richiesto  dal  pubblico  ministero   di   fornire
          informazioni  ai  fini  delle indagini, rende dichiarazioni
          false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno
          ai  fatti  sui  quali  viene  sentito,  e'  punito  con  la
          reclusione fino a quattro anni.
             Ferma  l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di
          informazioni, il procedimento  penale,  negli  altri  casi,
          resta  sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del
          quale  sono  state  assunte  le  informazioni   sia   stata
          pronunciata  sentenza di primo grado ovvero il procedimento
          sia stato anteriormente definito con  archiviazione  o  con
          sentenza di non luogo a procedere.".