Art. 26
  1.  All'articolo 381 del codice di porocedura penale e' aggiunto il
seguente comma:
  "4-bis. Non e' consentito  l'arresto  della  persona  richiesta  di
fornire   informazioni  dalla  polizia  giudiziaria  o  dal  pubblico
ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o  il
rifiuto di fornirle".
 
          Nota all'art. 26:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  381  del codice di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge:
             "Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). -  1.  Gli
          ufficiali   e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  hanno
          facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di  un
          delitto  non  colposo, consumato o tentato, per il quale la
          legge stabilisce la pena  della  reclusione  superiore  nel
          massimo  a  tre  anni  ovvero  di un delitto colposo per il
          quale la legge stabilisce  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore nel massimo a cinque anni.
             2.  Gli  ufficiali  e  gli agenti di polizia giudiziaria
          hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e'  colto  in
          flagranza di uno dei seguenti delitti:
               a)   peculato  mediante  profitto  dell'errore  altrui
          previsto dall'art. 316 del codice penale;
               b) corruzione per  un  atto  contrario  ai  doveri  di
          ufficio  prevista  dagli  articoli  319  comma  4 e 321 del
          codice penale;
               c) violenza o minaccia a pubblico  ufficiale  prevista
          dall' art.  336 comma 2 del codice penale;
               d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e
          di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e
          444 del codice penale;
               e)  corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del
          codice penale;
               f) lesione personale prevista dall'art. 582 del codice
          penale;
               g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
               h) danneggiamento  aggravato  a  norma  dell'art.  635
          comma 2 del codice penale;
               i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
               l)  appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del
          codice penale;
               m) alterazione di armi e  fabbricazione  di  esplosivi
          non  riconosciuti  previste dagli articoli 3 e 24, comma 1,
          della legge 18 aprile 1975, n. 110.
             3. Se si  tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto  in  flagranza puo' essere eseguito se la querela
          viene proposta,  anche  con  dichiarazione  resa  oralmente
          all'ufficio  o  all'agente  di polizia giudiziaria presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
             4.  Nelle  ipotesi  previste  dal  presente  articolo si
          procede all'arresto in flagranza soltanto se la  misura  e'
          giustificata   dalla   gravita'   del  fatto  ovvero  dalla
          pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
          dalle circostanze del fatto.
             4-bis.   Non   e'  consentito  l'arresto  della  persona
          richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
          o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
          delle informazioni o il rifiuto di fornirle.".