Art. 27
  1. Dopo l'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
  "Art. 97-bis. - (Modalita'  di  esecuzione  del  provvedimento  che
applica  gli  arresti  domiciliari).  -  1.  Con il provvedimento che
sostituisce la misura di custodia cautelare  in  carcere  con  quella
degli  arresti  domiciliari,  il  giudice,  se  ritiene  di non dover
disporre l'accompagnamento per  salvaguardare  con  provate  esigenze
processuali  o  di  sicurezza  ovvero  altre esigenze evidenziate dal
pubblico ministero, dal  direttore  di  custodia  o  dalle  forze  di
polizia,  autorizza  l'imputato  a  raggiungere il luogo dell'arresto
individuato a norma dell'articolo 284 del codice fissando i  tempi  e
le  modalita'  per  il  raggiungimento.    Del provvedimento dato, il
giudice informa il pubblico ministero e la  polizia  giudiziaria  che
possono,  anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle
prescrizioni imposte".