Art. 28
  1.  La  sospensione  del  procedimento  penale prevista dal secondo
comma  dell'articolo  371-bis  del  codice  penale,  come  modificato
dall'articolo  25  della presente legge, non si applica relativamente
ai procedimenti nei quali, alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sia  stata gia' esercitata l'azione penale ai sensi
dell'articolo 405 del codice di procedura penale. In tali casi  resta
ferma la competenza del tribunale.
 2. Per i procedimenti in corso, le disposizioni di cui ai commi 5, 6
e  7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, come novellato
dall'articolo 15 della presente legge, si  applicano  a  partire  dal
novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 8 agosto 1995
                              SCALFARO
   DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
   MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia
   Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
 
          Nota all'art. 28:
             -  Il testo dell'art. 405 del codice di procedura penale
          e' il seguente:
             "Art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e  termini).
          -  1.  Il  pubblico  ministero,  quando non deve richiedere
          l'archiviazione,  esercita  l'azione   penale,   formulando
          l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V
          del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
             2.  Il  pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio
          entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla
          quale e' attribuito il reato e' iscritto nel registro delle
          notizie di reato. Il termine e' di un anno  se  si  procede
          per  taluno  dei  delitti indicati nell'art.  407, comma 2,
          lettera a).
             3. Se e' necessaria la querela, l'istanza o la richiesta
          di procedimento, il termine  decorre  dal  momento  in  cui
          queste pervengono al pubblico ministero.
             4.  Se  e'  necessaria  l'autorizzazione a procedere, il
          decorso del termine e' sospeso dal momento della  richiesta
          a  quello  in  cui  l'autorizzazione  perviene  al pubblico
          ministero.".