Art. 3. 
 
  1. La lettera a) del  comma  1  dell'articolo  274  del  codice  di
procedura penale e' sostituita dalla seguente: 
  "a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti
alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in  relazione
a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o  la
genuinita' della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente
indicate nel  provvedimento  a  pena  di  nullita'  rilevabile  anche
d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non  possono
essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini
o dell'imputato di rendere dichiarazioni ne' nella mancata ammissione
degli addebiti;" 
  2. La lettera c) del  comma  1  dell'articolo  274  del  codice  di
procedura penale e' sostituita dalla seguente: 
  "c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e  per
la  personalita'   della   persona   sottoposta   alle   indagini   o
dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti  o  dai  suoi
precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi  commetta
gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza  personale
o  diretti  contro  l'ordine   costituzionale   ovvero   delitti   di
criminalita' organizzata o della stessa specie di quello per  cui  si
procede. Se il pericolo riguarda  la  commissione  di  delitti  della
stessa specie di quello per cui si procede,  le  misure  di  custodia
cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per  i  quali
e' prevista la pena della reclusione  non  inferiore  nel  massimo  a
quattro anni". 
 
          Nota all'art. 3:
             - Il testo vigente dell'art. 274 del codice di procedura
          penale,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'   il
          seguente:
             "Art. 274 (Esigenze cautelari). - 1. Le misure cautelari
          sono disposte:
              a)   quando   sussistono   specifiche  ed  inderogabili
          esigenze attinenti alle indagini relative ai  fatti  per  i
          quali  si procede, in relazione a situazioni di concreto ed
          attuale pericolo per l'acquisizione o la  genuinita'  della
          prova,   fondate  su  circostanze  di  fatto  espressamente
          indicate nel provvedimento a pena  di  nullita'  rilevabile
          anche  d'ufficio.  Le  situazioni  di  concreto  ed attuale
          pericolo non possono essere individuate nel  rifiuto  della
          persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere
          dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti;
               b)  quando  l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste
          concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che  il
          giudice   ritenga   che  possa  essere  irrogata  una  pena
          superiore a due anni di reclusione;
              c) quando, per specifiche modalita' e  circostanze  del
          fatto  e  per la personalita' della persona sottoposta alle
          indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti  o  atti
          concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto
          pericolo  che questi commetta gravi delitti con uso di armi
          o di altri mezzi di violenza  personale  o  diretti  contro
          l'ordine  costituzionale  ovvero  delitti  di  criminalita'
          organizzata  o  della  stessa  specie  di quello per cui si
          procede. Se il pericolo riguarda la commissione di  delitti
          della stessa specie di quello per cui si procede, le misure
          di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di
          delitti  per  i  quali e' prevista la pena della reclusione
          non inferiore nel massimo a quattro anni.".