Art. 4.
 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 275 del codice di procedura penale
e' inserito il seguente:
  "2-bis. Non puo' essere disposta la misura della custodia cautelare
se  il  giudice  ritiene che con la sentenza possa essere concessa la
sospensione condizionale della pena".
 
          Nota all'art. 4:
             - Il testo vigente dell'art. 275 del codice di procedura
          penale, come modificato dalla presente legge, e'  riportato
          alla nota successiva.