Art. 5.
  1.  Il  comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
  "3. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta  soltanto
quando  ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi
indizi di colpevolezza in  ordine  ai  delitti  di  cui  all'articolo
416-bis  del  codice  penale  o ai delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al  fine  di
agevolare   l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo  stesso
articolo e' applicata la custodia cautelare  in  carcere,  salvo  che
siano  acquisiti  elementi  dai  quali  risulti  che  non  sussistono
esigenze cautelari.
  2. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura  penale  e'
sostituito dal seguente:
  "4.  Non  puo'  essere  disposta  la custodia cautelare in carcere,
salvo che sussistano esigenze  cautelari  di  eccezionale  rilevanza,
quando  imputati  siano  donna  incinta  o  madre  di  prole  di eta'
inferiore a tre anni con lei convivente,  ovvero  padre,  qualora  la
madre  sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza
alla prole, ovvero persona che ha superato l'eta' di settanta anni  o
che   si   trovi   in  condizioni  di  salute  particolarmente  gravi
incompatibili con lo stato di  detenzione  e  comunque  tali  da  non
consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere".
  3.  All'articolo  299  del  codice  di  procedura penale, nel comma
4-ter, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Se la  richiesta
di  revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in
carcere e' basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275,
comma 4, ovvero se tali  condizioni  di  salute  sono  segnalate  dal
servizio  sanitario  penitenziario,  o  risultano  in  altro  modo al
giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base
degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine
previsto nel comma 3, gli accertamenti  medici  del  caso,  nominando
perito  ai  sensi  dell'articolo  220 e seguenti, il quale deve tener
conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine
di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due
giomi  dall'accertamento.    Durante  il  periodo  compreso  tra   il
provvedimento  che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine
per gli accertamenti medesimi, e' sospeso  il  termine  previsto  dal
comma 3".
 
          Note all'art. 5:
             - Il testo vigente dell'art. 275 del codice di procedura
          penale,  come  modificato  dal  precedente  art.  4  e  dal
          presente articolo, e' il seguente:
             "Art. 275 (Criteri di scelta delle  misure).  -  1.  Nel
          disporre  le misure, il giudice tiene conto della specifica
          idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e  al  grado
          delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
             2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entita' del
          fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.
             2-bis. Non puo' essere disposta la misura della custodia
          cautelare  se  il giudice ritiene che con la sentenza possa
          essere concessa la sospensione condizionale della pena.
             3. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta
          soltanto  quando  ogni  altra  misura  risulti  inadeguata.
          Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai
          delitti di cui all'art. 416-bis  del  codice  penale  o  ai
          delitti  commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
          predetto  art.  416-bis  ovvero  al   fine   di   agevolare
          l'attivita'   delle   associazioni  previste  dallo  stesso
          articolo e' applicata la  custodia  cautelare  in  carcere,
          salvo  che  siano  acquisiti elementi dai quali risulti che
          non sussistono esigenze cautelari.
              4. Non puo' essere disposta la  custodia  cautelare  in
          carcere,   salvo   che  sussistano  esigenze  cautelari  di
          eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna  incinta
          o  madre  di  prole  di  eta'  inferiore a tre anni con lei
          convivente, ovvero padre, qualora la madre sia  deceduta  o
          assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole,
          ovvero  persona  che  ha superato l'eta' di settanta anni o
          che si trovi in condizioni di salute particolarmente  gravi
          incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da
          non  consentire  adeguate  cure  in  caso  di detenzione in
          carcere.".
             - Il testo vigente dell'art. 299 del codice di procedura
          penale, cosi' come modificato dal presente articolo  e  dal
          successivo art. 13, e' il seguente:
             "Art.  299 (Revoca e sostituzione delle misure). - 1. Le
          misure  coercitive  e  interdittive   sono   immediatamente
          revocate   quando   risultano  mancanti,  anche  per  fatti
          sopravvenuti,  le  condizioni  di  applicabilita'  previste
          dall'art.  273  o  dalle disposizioni relative alle singole
          misure ovvero  le  esigenze  cautelari  previste  dall'art.
          274.
             2.  Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando
          le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la  misura
          applicata  non  appare  piu'  proporzionata all'entita' del
          fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata,
          il giudice sostituisce la misura con  un'altra  meno  grave
          ovvero   ne   dispone  l'applicazione  con  modalita'  meno
          gravose.
             3. Il pubblico  ministero  e  l'imputato  richiedono  la
          revoca  o la sostituzione delle misure al giudice, il quale
          provvede con ordinanza entro  cinque  giorni  dal  deposito
          della  richiesta.  Il  giudice  provvede  anche  di ufficio
          quando assume l'interrogatorio della persona  in  stato  di
          custodia  cautelare o quando e' richiesto della proroga del
          termine per le indagini preliminari  o  dell'assunzione  di
          incidente  probatorio  ovvero  quando  procede  all'udienza
          preliminare o al giudizio.
             3-bis. Il giudice, prima di provvedere  in  ordine  alla
          revoca  o  alla  sostituzione  delle  misure  coercitive  e
          interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve
          sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi
          il pubblico ministero non esprime  il  proprio  parere,  il
          giudice procede.
              3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la
          revoca  o la sostituzione delle misure, prima di provvedere
          puo' assumere  l'interrogatorio  della  persona  sottoposta
          alle  indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione e'
          basata su elementi nuovi o diversi rispetto a  quelli  gia'
          valutati,   il   giudice   deve  assumere  l'interrogatorio
          dell'imputato che ne ha fatto richiesta.
             4.  Fermo  quanto  previsto  dall'art.  276,  quando  le
          esigenze  cautelari  risultano  aggravate,  il  giudice, su
          richiesta del pubblico  ministero,  sostituisce  la  misura
          applicata   con  un'altra  piu'  grave  ovvero  ne  dispone
          l'applicazione con modalita' piu' gravose.
             4-bis. Dopo la chiusura delle indagini  preliminari,  se
          l'imputato  chiede la revoca o la sostituzione della misura
          con  altra  meno  grave  ovvero  la  sua  applicazione  con
          modalita'  meno gravose, il giudice, se la richiesta non e'
          presentata in udienza, ne  da'  comunicazione  al  pubblico
          ministero,  il quale, nei due giorni successivi, formula le
          proprie richieste.
             4-ter. In ogni stato e grado  del  procedimento,  quando
          non  e'  in  grado  di  decidere  allo stato degli atti, il
          giudice dispone,  anche  di  ufficio  e  senza  formalita',
          accertamenti   sulle   condizioni  di  salute  o  su  altre
          condizioni  o   qualita'   personali   dell'imputato.   Gli
          accertamenti  sono eseguiti al piu' presto e comunque entro
          quindici giorni da quello in cui la richiesta e'  pervenuta
          al  giudice.  Se  la  richiesta di revoca o di sostituzione
          della misura della custodia cautelare in carcere e'  basata
          sulle  condizioni  di  salute di cui all'art. 275, comma 4,
          ovvero se tali condizioni  di  salute  sono  segnalate  dal
          servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo
          al  giudice,  questi,  se  non  ritiene  di  accogliere  la
          richiesta sulla base degli atti, dispone con  immediatezza,
          e  comunque  non oltre il termine previsto nel comma 3, gli
          accertamenti medici del caso,  nominando  perito  ai  sensi
          dell'art.  220  e  seguenti,  il quale deve tener conto del
          parere del medico penitenziario e riferire entro il termine
          di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non
          oltre due  giorni  dall'accertamento.  Durante  il  periodo
          compreso  tra il provvedimento che dispone gli accertamenti
          e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, e'
          sospeso il termine previsto dal comma 3.".