Art. 6. 1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo la parola: "continuazione" sono aggiunte le seguenti: ", della recidiva" ed e' soppressa la parola: "aggravanti". 2. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale l'ultimo periodo e' abrogato.
Nota all'art. 6: - Si trascrive il testo dell'art. 278 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: "Art. 278 (Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure). - 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del codice penale nonche' delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale. ".