Art. 6.
  1.  Al  comma  1,  secondo periodo, dell'articolo 278 del codice di
procedura penale, dopo la parola: "continuazione"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", della recidiva" ed e' soppressa la parola: "aggravanti".
  2.  Al  comma  1  dell'articolo  278 del codice di procedura penale
l'ultimo periodo e' abrogato.
 
           Nota all'art. 6:
             - Si trascrive il testo  dell'art.  278  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge:
             "Art.   278  (Determinazione  della  pena  agli  effetti
          dell'applicazione  delle  misure).  -   1.   Agli   effetti
          dell'applicazione  delle  misure,  si ha riguardo alla pena
          stabilita  dalla  legge  per  ciascun  reato  consumato   o
          tentato.  Non  si  tiene  conto  della continuazione, della
          recidiva e delle circostanze  del  reato,  fatta  eccezione
          della  circostanza  attenuante prevista dall'art. 62, n. 4,
          del codice penale nonche' delle circostanze per le quali la
          legge stabilisce una  pena  di  specie  diversa  da  quella
          ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale. ".