Art. 7
 
  1.  L'articolo 280 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  280.  -   (Condizioni   di   applicabilita'   delle   misure
coercitive).  - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente
articolo e dall'articolo 391,  le  misure  previste  in  questo  capo
possono  essere  applicate  solo  quando si procede per delitti per i
quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o  della  reclusione
superiore nel massimo a tre anni.
  2.  La  custodia cautelare in carcere puo' essere disposta solo per
delitti, consumati, tentati, per i quali sia prevista la  pena  della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
  3.  La  disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti
di chi abbia trasgredito alle prescrizioni  inerenti  ad  una  misura
cautelare".