Art. 8.
  1.  Il  comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
  "1. Le misure sono disposte su richiesta  del  pubblico  ministero,
che  presenta  al giudice competente gli elementi su cui la richiesta
si fonda, nonche' tutti gli elementi  a  favore  dell'imputato  e  le
eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate".
  2.  Il comma 1-bis dell'articolo 291 del codice di procedura penale
e' abrogato.
 
          Nota all'art. 8:
             - Il testo vigente dell'art. 291 del codice di procedura
          penale, come modificato dalla legge qui pubblicata,  e'  il
          seguente:
             "Art.  291  (Procedimento  applicativo).  - 1. Le misure
          sono disposte su  richiesta  del  pubblico  ministero,  che
          presenta  al  giudice  competente  gli  elementi  su cui la
          richiesta si fonda, nonche' tutti  gli  elementi  a  favore
          dell'imputato  e le eventuali deduzioni e memorie difensive
          gia' depositate.
             2. Se riconosce la propria  incompetenza  per  qualsiasi
          causa,  il  giudice,  quando  ne  ricorrono le condizioni e
          sussiste l'urgenza  di  soddisfare  taluna  delle  esigenze
          cautelari   previste   dall'art.  274,  dispone  la  misura
          richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara
          la propria  incompetenza.  Si  applicano  in  tal  caso  le
          disposizioni dell'art. 27.".