Art. 9.
  1.  Il  comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
  "2 L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena  di
nullita' rilevabile anche d'ufficio:
  a)   le   generalita'   dell'imputato   o   quanto  altro  valga  a
identificarlo;
  b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle  norme
di legge che si assumono violate;
  c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi
che  giustificano  in  concreto la misura disposta, con l'indicazione
degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i  quali
essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla
commissione del reato;
  c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non
rilevanti  gli  elementi  forniti  dalla  difesa, nonche', in caso di
applicazione  della  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere,
l'esposizione  delle  concrete  e  specifiche ragioni per le quali le
esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere  soddisfatte  con
altre misure;
  d)  la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione
alle indagini da compiere, allorche' questa e' disposta  al  fine  di
garantire  l'esigenza  cautelare  di  cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 274;
  e) la data e la sottoscrizione del giudice".
  2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 292 del  codice  di  procedura
penale e' inserito il seguente:
  "2-ter.  L'ordinanza  e' nulla se non contiene la valutazione degli
elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo  358,
nonche' all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie".
 
          Nota all'art. 9:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  292  del codice di
          procedura penale,  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge:
             "Art.  292 (Ordinanza del giudice). - 1. Sulla richiesta
          del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
             2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene,
          a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio:
              a) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga  a
          identificarlo;
              b)  la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione
          delle norme di legge che si assumono violate;
              c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari  e
          degli   indizi  che  giustificano  in  concreto  la  misura
          disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da  cui
          sono  desunti  e  dei  motivi  per  i  quali  essi assumono
          rilevanza, tenuto conto anche  del  tempo  trascorso  dalla
          commissione del reato;
             c-bis)  l'esposizione  dei motivi per i quali sono stati
          ritenuti non rilevanti gli elementi forniti  dalla  difesa,
          nonche',   in  caso  di  applicazione  della  misura  della
          custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete
          e specifiche ragioni  per  le  quali  le  esigenze  di  cui
          all'art.  274  non  possono  essere  soddisfatte  con altre
          misure;
              d) la fissazione della data di scadenza  della  misura,
          in relazione alle indagini da compiere, allorche' questa e'
          disposta  al  fine di garantire l'esigenza cautelare di cui
          alla lettera a) del comma 1 dell'art. 274;
              e) la data e la sottoscrizione del giudice.
             2-bis. L'ordinanza contiene altresi'  la  sottoscrizione
          dell'ausiliario   che   assiste   il  giudice,  il  sigillo
          dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione  del  luogo  in
          cui probabilmente si trova l'imputato.
             2-ter.   L'ordinanza   e'   nulla  se  non  contiene  la
          valutazione  degli   elementi   a   carico   e   a   favore
          dell'imputato,  di  cui  all'art.  358, nonche' all'art. 38
          delle norme di attuazione, di coordinamento e transitore.
             3. L'incertezza  circa  il  giudice  che  ha  emesso  il
          provvedimento  ovvero circa la persona nei cui confronti la
          misura  e'  disposta  esime  gli  ufficiali  e  gli  agenti
          incaricati dal darvi esecuzione.".