Art. 9. 1. Il comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "2 L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio: a) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo; b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate; c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato; c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonche', in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure; d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorche' questa e' disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274; e) la data e la sottoscrizione del giudice". 2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 292 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "2-ter. L'ordinanza e' nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonche' all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie".
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 292 del codice di procedura penale, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 292 (Ordinanza del giudice). - 1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza. 2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio: a) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo; b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate; c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato; c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonche', in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure; d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorche' questa e' disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 274; e) la data e la sottoscrizione del giudice. 2-bis. L'ordinanza contiene altresi' la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato. 2-ter. L'ordinanza e' nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'art. 358, nonche' all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitore. 3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura e' disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.".