Art. 3.
Trasferimenti erariali agli enti locali
1. La determinazione dei trasferimenti erariali ordinari, di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
come modificato dal decreto legislativo 1 dicembre 1993, n. 528,
valida per l'anno 1994 resta definitivamente fissata sulla base dei
gettiti dell'ICI e dell'INVIM comunicati dal Ministero delle finanze
al Ministero dell'interno in data 13 luglio 1994.
2. I trasferimenti erariali ordinari per l'anno 1995 e successivi,
determinati nei modi indicati al comma 1, costituiscono base di
riferimento per l'applicazione della procedura di riduzione stabilita
dall'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
3. Un'ulteriore determinazione dei trasferimenti erariali di cui ai
commi 1 e 2, valida per gli anni 1994 e successivi, avviene solo per
gli enti interessati alle variazioni delle tariffe d'estimo di cui al
decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, ed al decreto-legge 27
agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 1994, n. 596, nonche' per quelli interessati ad attribuzioni
di proventi dell'ICI riscossi e non ripartiti alla data del 13 luglio
1994 e per quelli interessati ad eventuali errori.
4. In ogni caso, ai comuni che hanno avuto riduzioni nel gettito
dell'ICI per effetto della revisione degli estimi catastali il
Ministero dell'interno provvede ad erogare il corrispondente
contributo dello Stato, nonche' un ulteriore contributo ad
esaurimento degli stanziamenti gia' autorizzati al riguardo e per i
soli anni 1994 e 1995 fino all'importo delle stime gia' comunicate
dal Ministero dell'interno per via telematica. Inoltre, alle province
ed ai comuni che per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, hanno avuto una detrazione superiore al 3 per
cento della spesa corrente del 1995, determinata dal Ministero
dell'interno sulla base dei dati consuntivi disponibili mediante
rivalutazione ai tassi inflattivi programmati, e' concesso dallo
stesso Ministero un contributo di pari importo nell'anno 1995 entro
il limite massimo complessivo di lire 105.000 milioni. Gli enti
locali che hanno avuto riduzione di trasferimenti erariali nel 1995
sono autorizzati ad aumentare per lo stesso anno l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) fino al sette per mille
entro il 31 luglio 1995, nonche' ad utilizzare l'avanzo di
amministrazione al 31 dicembre 1994 per il finanziamento delle spese
correnti del 1995.
5. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in
105 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, mediante
utilizzo, per 28 miliardi, dell'accantonamento relativo al medesimo
Ministero, per 26 miliardi, dell'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per 26 miliardi,
dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e,
per 25 miliardi, dell'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione.
6. Restano altresi' definitivamente fissate le somme comunicate
agli enti locali entro il 31 dicembre 1993 a titolo di contributo per
la perequazione degli squilibri della fiscalita' locale, ai sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
7. Nel caso di istituzione di nuovi enti locali, eccezione fatta
per la fusione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene con le
seguenti modalita':
a) il fondo ordinario, il fondo perequativo degli squilibri di
fiscalita' locale e il fondo nazionale ordinario per gli investimenti
previsti dal comma 1, lettere a) e c), e dal comma 3 dell'articolo 34
del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono ripartiti secondo le
modalita' stabilite ai sensi degli articoli 36, 37, 40 e 41 del
citato decreto legislativo all'inizio del triennio successivo
all'acquisizione dei dati dagli organi competenti;
b) i trasferimenti erariali relativi al fondo per lo sviluppo
degli investimenti, di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 28
del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono attribuiti
provvisoriamente all'ente originario in attesa delle novazioni
soggettive sui mutui ammessi a fruire dell'intervento erariale;
c) il fondo consolidato di cui al comma 1, lettera b),
dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il
contributo di allineamento alla media nazionale dei trasferimenti
erariali spettante agli enti locali dissestati, ai sensi del comma 4
dell'articolo 91 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77,
e il contributo per la mobilita' volontaria e per quella degli enti
dissestati sono disposti, all'inizio del triennio successivo, in
proporzione alla popolazione residente ai sensi dell'articolo 47 del
decreto legislativo n. 504 del 1992. In attesa della comunicazione
dell'ISTAT il riparto e' effettuato in base alla popolazione indicata
dalla prefettura competente per territorio.
8. In attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi
competenti la ripartizione dei fondi di cui al comma 7, lettera a),
e' disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e
per il 10 per cento in base al territorio, secondo i dati risultanti
alla data dell'istituzione e attestati dalla prefettura competente
per territorio.