Art. 4.
Perdite delle aziende degli enti locali e mutui
1. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, all'articolo 1
del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, e all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e' applicabile
alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1994.
2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui
ventennali agli enti locali nei limiti delle anticipazioni dagli
stessi concesse alla data di entrata in vigore del presente decreto
alle proprie aziende speciali e consortili di trasporto in conto
ripiano degli anni dal 1987 al 1994 e dei contributi di gestione di
cui all'articolo 2, commi 9 e 10, del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990,
n. 403.
3. Le perdite ed i contributi non finanziati con i mutui della
Cassa depositi e prestiti di cui al comma 2, possono essere
finanziati mediante mutui, di durata non superiore a 20 anni, con
istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.
4. Nel decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, all'articolo 1,
comma 3, le parole: "Le regioni a loro volta assegnano il contributo
entro tre mesi dal ricevimento" sono sostituite dalle seguenti: "Le
regioni a loro volta assegnano il contributo entro un mese dal
ricevimento".
5. La concessione dei mutui di cui al decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 441, e la novazione soggettiva di mutui della specie gia'
concessi, puo' avvenire, in aggiunta ai soggetti gia' individuati
dalla stessa norma, anche in favore di aziende speciali e societa'
per azioni a prevalente capitale pubblico locale, nel rispetto delle
procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.