Art. 5.
Agenzia romana
per la preparazione del Giubileo S.p.a.
1. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del
tesoro, che ne determinera' limiti e condizioni, puo' partecipare per
una quota non superiore al 25 per cento al capitale sociale della
Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.