Art. 6.
Interventi finanziari per la salvaguardia di Venezia
1. In coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti ad
assicurare la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed il suo
recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico,
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennale di lire 19.000
milioni con decorrenza dall'anno 1996 e di lire 36.500 milioni con
decorrenza dall'anno 1997, da destinare al proseguimento degli
interventi di cui alle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio
1992, n. 139, secondo il riparto di cui al comma 2.
2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente
ripartiti in ragione di lire 6.410 milioni e di lire 12.775 milioni
per gli interventi in regime di concessione di competenza del
Ministero dei lavori pubblici, di lire 3.326 milioni e di lire 5.703
milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto, di
lire 7.126 milioni e di lire 13.460 milioni per gli interventi di
competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di lire 476 milioni e
di lire 1.369 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco
Polo in regime di concessione di competenza del Ministero dei
trasporti e della navigazione, di lire 950 milioni e di lire 912
milioni per gli interventi di competenza dell'Universita' di Ca'
Foscari, di lire 237 milioni e di lire 912 milioni per gli interventi
di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia
e di lire 475 milioni e di lire 1.369 milioni per gli interventi di
competenza della provincia di Venezia.
3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti
indicati all'articolo 1, comma 2, della legge n. 139 del 1992 sono
autorizzati a contrarre mutui con le modalita' di cui al medesimo
articolo 1, comma 2.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 19.000 milioni per l'anno 1996 e a lire 36.500 milioni annui a
decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni
per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori
pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.