Art. 7.
Proroga termini in materia di ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali
1. Il termine del regolamento previsto dall'articolo 114 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per l'approvazione dei
modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, e'
prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente:
a) il termine previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo
n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei regolamenti di contabilita'
degli enti locali e' prorogato al 31 dicembre 1995. In caso di
inadempienza il Ministero dell'interno provvede a sospendere il
pagamento della prima rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti
locali;
b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi previsto
dall'articolo 70, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995 e'
fissato per la prima volta al 31 marzo 1996;
c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'articolo 116 del
decreto legislativo n. 77 del 1995, per il completamento degli
inventari e la ricostruzione degli stati patrimoniali, e' prorogato
al 30 aprile 1996;
d) le disposizioni relative alla struttura del bilancio di
previsione degli enti locali e quelle relative al conto economico, al
conto del bilancio, al conto del patrimonio e al conto del tesoriere
si applicano a partire dall'esercizio 1997. Conseguentemente le
scadenze previste per l'applicazione della disciplina del conto
economico al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 77
del 1995 sono cosi' prorogate:
1) anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in
poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle
aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999
abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1);
3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999
abitanti;
4) anno 2000 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti;
e) la gradualita' nell'ammortamento di beni patrimoniali di cui
all'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995 e'
cosi' modificata:
1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
4) per il 2000 il 24 per cento del valore;
f) la disciplina dei conti degli agenti contabili interni
previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 77 del 1995 ha
applicazione a decorrere dal 1996.