Art. 8.
Bilanci di previsione
1. Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e'
deliberato entro il 31 dicembre 1995 secondo le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.
Conseguentemente:
a) le spettanze di contributi erariali agli enti locali per il
triennio 1996-1998, di cui agli articoli 36, 37, 39 e 40 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono comunicate agli enti
locali attraverso il sistema informativo telematico del Ministero
dell'interno entro il mese di novembre 1995;
b) gli stanziamenti del bilancio pluriennale per il triennio
1996-1998, allegato al bilancio pluriennale 1996, hanno carattere
autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa ai sensi del
decreto legislativo n. 77 del 1995;
c) le disposizioni per la programmazione degli investimenti di
cui all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995
si applicano dal 1 gennaio 1996;
d) entro il termine di sette giorni successivi alla deliberazione
del bilancio 1996 la giunta provvede ad individuare per ciascun
responsabile di servizio i capitoli che sono affidati alla sua
gestione per gli effetti di cui agli articoli 27, comma 9, e 29,
comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995.