La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 110 del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono sostituiti  dai
seguenti: 
  "Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici per  il  gioco  d'azzardo  quelli  che  hanno  insita  la
scommessa  o  che  consentono  vincite  puramente  aleatorie  di   un
qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse
le macchine vidimatrici per  il  gioco  del  Totocalcio,  del  Lotto,
dell'Enalotto e del Totip. 
  Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici  ed
elettronici da trattenimento e da gioco di  abilita'  quelli  in  cui
l'elemento  abilita'  e  trattenimento  e'   preponderante   rispetto
all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un  premio
all'abilita' ed al trattenimento del giocatore che puo' consistere: 
    a) nella ripetizione delle partite fino a  un  massimo  di  dieci
volte; 
    b) in gettoni, in misura non superiore a dieci,  rigiocabili  con
gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili; 
    c) nella vincita, direttamente o  mediante  buoni  erogati  dagli
apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile  in
denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la  finalita'
di lucro. 
  Appartengono altresi'  alla  categoria  dei  giochi  leciti  quegli
apparecchi  distributori  di  prodotti  alimentari   e   di   piccola
oggettistica  di  modesto  valore  economico  con  annesso  gioco  di
abilita' o di trattenimento che, previa introduzione di una moneta  o
di  un  gettone,  distribuiscono  un  prodotto  ben  visibile  e  che
consentono, come incentivo per  l'abilita'  o  per  il  trattenimento
offerto, anche  la  vincita  di  uno  dei  premi  di  modesto  valore
economico esposti nell'apparecchio stesso. 
  Nessun premio puo' avere un valore superiore al triplo  del  valore
medio degli altri oggetti del gioco. 
  I  beni  di  cui  ai  commi  quinto  e  sesto  non  possono  essere
commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di  diversa
specie. Essi non debbono ne' possono realizzare alcun fine di lucro". 
 
           NOTE 
           AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
             - Per il testo vigente dell'art.  110  del  testo  unico
          approvato con R.D. n. 773/1931 si veda in nota all'art. 1. 
          Nota all'art. 1: 
             - L'art. 110 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, come modificato,
          da ultimo, dalla legge qui pubblicata, e' cosi' formulato: 
             "Art. 110. - In tutte le sale da bigliardo o  da  giuoco
          deve essere esposta una  tabella,  vidimata  dal  questore,
          nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche
          quelli  che  l'autorita'  stessa  ritenga  di  vietare  nel
          pubblico interesse. 
             Nella  tabella  predetta  deve  essere  fatta   espressa
          menzione del divieto delle scommesse. 
             L'installazione  e  l'uso  di  apparecchi   e   congegni
          automatici,  semiautomatici   ed   elettronici   da   gioco
          d'azzardo sono vietati nei  luoghi  pubblici  o  aperti  al
          pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 
             Si  considerano  apparecchi   e   congegni   automatici,
          semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
          che hanno insita la  scommessa  o  che  consentono  vincite
          puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro  o  in
          natura  che  concretizzi   lucro,   escluse   le   macchine
          vidimatrici  per  il  gioco  del  Totocalcio,  del   Lotto,
          dell'Enalotto e del Totip. 
             Si  considerano  apparecchi   e   congegni   automatici,
          semiautomatici ed elettronici da trattenimento e  da  gioco
          di  abilita'  quelli   in   cui   l'elemento   abilita'   e
          trattenimento  e'   preponderante   rispetto   all'elemento
          aleatorio. Tali apparecchi  possono  consentire  un  premio
          all'abilita' ed al trattenimento  del  giocatore  che  puo'
          consistere: 
               a) nella ripetizione delle partite fino a  un  massimo
          di dieci volte; 
               b) in  gettoni,  in  misura  non  superiore  a  dieci,
          rigiocabili  con  gli  apparecchi  collocati  nello  stesso
          locale, ma non rimborsabili; 
               c)  nella  vincita,  direttamente  o  mediante   buoni
          erogati dagli apparecchi,  di  una  consumazione  o  di  un
          oggetto, non convertibile  in  denaro,  di  modesto  valore
          economico e tale da escludere la finalita' di lucro. 
             Appartengono altresi' alla categoria dei  giochi  leciti
          quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari e  di
          piccola  oggettistica  di  modesto  valore  economico   con
          annesso gioco di abilita' o di  trattenimento  che,  previa
          introduzione di una moneta o di un gettone,  distribuiscono
          un prodotto ben visibile e che consentono,  come  incentivo
          per l'abilita' o per il  trattenimento  offerto,  anche  la
          vincita di  uno  dei  premi  di  modesto  valore  economico
          esposti nell'apparecchio stesso. 
             Nessun premio puo' avere un valore superiore  al  triplo
          del valore medio degli altri oggetti del gioco. 
             I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere
          commerciati, scambiati o convertiti in denaro od  in  premi
          di diversa specie. Essi non debbono ne' possono  realizzare
          alcun fine di lucro. 
             Oltre le sanzioni previste  dal  codice  penale  per  il
          gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda
          da lire unmilione a lire diecimilioni. E' inoltre  disposta
          la confisca degli apparecchi e congegni, che devono  essere
          distrutti. 
             In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata. 
             Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico
          esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo  da  uno  a
          sei mesi e, in caso di recidiva, e'  revocata  dal  sindaco
          competente, con  ordinanza  motivata  e  con  le  modalita'
          previste dall'art. 19  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".