Art. 2.
  1.  La  produzione  e  l'importazione  di  apparecchi  e   congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo o di
componenti    caratteristiche   degli   stessi   sono   soggette   ad
autorizzazione, rispettivamente, del  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  e  del  Ministero  del  commercio con
l'estero,   ed   alle   prescrizioni    stabilite    per    impedirne
l'utilizzazione  nei  luoghi  indicati  nell'articolo  718 del codice
penale.
  2. Le attivita' di produzione e di  importazione  di  apparecchi  e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e
da  gioco  di  abilita'  possono  essere  svolte previa comunicazione
diretta, rispettivamente, al Ministero dell'industria, del  commercio
e  dell'artigianato  e  al  Ministero  del  commercio  con  l'estero,
corredata della autocertificazione  attestante  la  non  abilitazione
dell'apparecchio o congegno al gioco d'azzardo.
 
          Nota all'art. 2:
             -  L'art.  718  del  codice  penale  sanziona penalmente
          l'esercizio del gioco d'azzardo in luoghi pubblici o aperti
          al pubblico o in circoli privati di qualunque specie.