Art. 2. 1. La produzione e l'importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo o di componenti caratteristiche degli stessi sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero, ed alle prescrizioni stabilite per impedirne l'utilizzazione nei luoghi indicati nell'articolo 718 del codice penale. 2. Le attivita' di produzione e di importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' possono essere svolte previa comunicazione diretta, rispettivamente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del commercio con l'estero, corredata della autocertificazione attestante la non abilitazione dell'apparecchio o congegno al gioco d'azzardo.
Nota all'art. 2: - L'art. 718 del codice penale sanziona penalmente l'esercizio del gioco d'azzardo in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli privati di qualunque specie.