Art. 10.
                      (Sanzioni amministrative)
   1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  650  del codice
penale,   chiunque  non  ottempera  al  provvedimento  legittimamente
adottato  dall'autorita'  competente  ai  sensi  dell'articolo  9, e'
punito  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
   2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o
mobile  di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di
immissione  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati
in  conformita'  al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e'
punito  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
   3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo
11  e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge
dallo  Stato,  dalle  regioni, dalle province e dai comuni, e' punita
con  la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da lire
500.000 a lire 20.000.000.
   4.  Il  70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle
sanzioni  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e' versato
all'entrata  del  bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni
per  il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7,
con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere f) e h).
   5.  In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le societa' e
gli  enti  gestori  di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture,  ivi  comprese le autostrade, nel caso di superamento
dei  valori  di  cui  al  comma  2,  hanno l'obbligo di predisporre e
presentare  al  comune  piani  di  contenimento  ed  abbattimento del
rumore,  secondo  le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con
proprio  decreto  entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente  legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalita'
e  costi  e  sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota
fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per
le  attivita' di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture
stesse  per  l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento
del   rumore.  Per  quanto  riguarda  l'ANAS  la  suddetta  quota  e'
determinata  nella  misura  dell'1,5  per cento dei fondi di bilancio
previsti  per  le  attivita'  di  manutenzione.  Nel caso dei servizi
pubblici  essenziali,  i  suddetti piani coincidono con quelli di cui
all'articolo  3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della
loro attuazione e' demandato al Ministero dell'ambiente.