Art. 11. 
                     (Regolamenti di esecuzione) 
   1. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  con  decreto  del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente  di  concerto,  secondo  le   materie   di   rispettiva
competenza,  con  i  Ministri  della  sanita',  dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione,  dei
lavori  pubblici  e  della  difesa,  sono  emanati   regolamenti   di
esecuzione,  distinti  per   sorgente   sonora   relativamente   alla
disciplina dell'inquinamento acustico  avente  origine  dal  traffico
veicolare, ferroviario, marittimo ed  aereo,  avvalendosi  anche  del
contributo  tecnico-scientifico  degli  enti  gestori  dei   suddetti
servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche  di  prova  e  per
attivita' sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi  natura,
nonche' dalle nuove localizzazioni aeroportuali. 
   2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere  armonizzati  con
le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano. 
   3.  La  prevenzione  e  il  contenimento   acustico   nelle   aree
esclusivamente  interessate  da  installazioni   militari   e   nelle
attivita' delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi
dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3  della  legge  24
dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.