Art. 12.
                       (Messaggi pubblicitari)
   1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma
2, e' inserito il seguente:
   "2-bis.  E'  fatto  divieto  alla  concessionaria  pubblica  e  ai
concessionari privati per la radiodiffusione sonora e  televisiva  di
trasmettere   sigle   e  messaggi  pubblicitari  con  potenza  sonora
superiore a quella ordinaria dei programmi".
   2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dodici  mesi  dopo
la  data di entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e le
sanzioni sono disposte ai sensi del decreto  legislativo  25  gennaio
1992, n. 74.
 
          Note all'art. 12:
             -   Il   testo  dell'art.  8  della  legge  n.  223/1990
          (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato)
          cosi' come modificato dall'art. 3 del D.-L. n.  408/1992  e
          dall'art.  9  del  D.-L. n.   323/1993 e come ulteriormente
          modificato dalla presente legge e' il seguente:
             "Art.  8  (Disposizioni  sulla  pubblicita').  -  1.  La
          pubblicita'  radiofonica e televisiva non deve offendere la
          dignita' della persona, non deve evocare discriminazioni di
          razza, sesso e nazionalita', non deve offendere convinzioni
          religiose  ed  ideali  non  deve  indurre  a  comportamenti
          pregiudizievoli  per  la salute, la sicurezza e l'ambiente,
          non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a  minorenni,
          e  ne  e'  vietato  l'inserimento  nei programmi di cartoni
          animati.
             2. La pubblicita' televisiva e radiofonica  deve  essere
          riconoscibile  come  tale  ed essere distinta dal resto dei
          programmi  con  mezzi  ottici  o   acustici   di   evidente
          percezione.
             2-bis.  E'  fatto divieto alla concessionaria pubblica e
          ai concessionari privati per la  radiodiffusione  sonora  e
          televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con
          potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi.
             3.  In  relazione  a quanto previsto dalla direttiva del
          Consiglio  delle  Comunita'  europee  del  3  ottobre  1989
          (89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante
          la   trasmissione   di  opere  teatrali,  cinematografiche,
          liriche  e  musicali   e'   consentito   negli   intervalli
          abitualmente    effettuati    nelle    sale    teatrali   e
          cinematografiche.  Per  le  opere  di  durata   programmata
          superiore   a   quarantacinque  minuti  e'  consentita  una
          ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. E' consentita
          una  ulteriore  interruzione  se  la   durata   programmata
          dell'opera  supera di almeno venti minuti due o piu' atti o
          tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
             4. Il Garante, sentita un'apposita commissione, composta
          da non oltre cinque membri e da  lui  stesso  nominata  tra
          personalita' di riconosciuta competenza, determina le opere
          di   alto  valore  artistico,  nonche'  le  trasmissioni  a
          carattere educativo e  religioso  che  non  possono  subire
          interruzioni pubblicitarie.
             5.  E'  vietata  la pubblicita' radiofonica e televisiva
          dei medicinali e delle cure mediche disponibili  unicamente
          con  ricetta  medica.  Il  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni   emana   con   proprio   decreto   norme
          sull'inserimento  dei  messaggi  pubblicitari in attuazione
          degli articoli 13, 15 e 16 della  direttiva  del  Consiglio
          delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).
             6.  La  trasmissione  di  messaggi pubblicitari da parte
          della concessionaria pubblica non puo'  eccedere il  4  per
          cento  dell'orario  settimanale  di programmazione ed il 12
          per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non
          superiore al 2 per cento nel corso di  un'ora  deve  essere
          recuperata nell'ora antecedente o successiva.
             7.  La  trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi
          da parte dei concessionari privati per  la  radiodiffusione
          televisiva  in ambito nazionale non puo' eccedere il 15 per
          cento dell'orario giornaliero di programmazione  ed  il  18
          per  cento  di  ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque
          non superiore al 2 per cento  nel  corso  di  un'ora,  deve
          essere  recuperata  nell'ora  antecedente  o successiva. Un
          identico limite e'  fissato  per  i  concessionari  privati
          autorizzati,  ai  sensi  dell'art.  21,  a  trasmettere  in
          contemporanea  su  almeno  dodici  bacini  di  utenza,  con
          riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
             8.  La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici
          da parte dei concessionari privati non  puo'  eccedere  per
          ogni  ora di programmazione rispettivamente il 18 per cento
          per la radiodiffusione sonora in ambito  nazionale,  il  20
          per  cento  per la radiodiffusione sonora in ambito locale,
          il 5 per cento per la radiodiffusione  sonora  nazionale  o
          locale da parte dei concessionari a carattere comunitario.
             9.  La  trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi
          da parte dei concessionari privati per  la  radiodiffusione
          televisiva  in  ambito  locale  non puo' eccedere il 20 per
          cento di ogni ora di programmazione e il 15 di ogni  ora  e
          di  ogni  giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza,
          comunque non superiore al 2 per cento nel corso di  un'ora,
          deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
             9-bis.  Il  tempo  massimo  di  trasmissione  quotidiana
          dedicato  alla  pubblicita'  da  parte  dei   concessionari
          privati   per   la  radiodiffusione  televisiva  in  ambito
          nazionale e' portato al 20 per cento se comprende forme  di
          pubblicita'  come le offerte fatte direttamente al pubblico
          ai fini della vendita,  dell'acquisto  o  del  noleggio  di
          prodotti  oppure della fornitura di servizi, fermi restando
          i limiti di affollamento giornaliero e  orario  di  cui  al
          comma  7  per le forme di pubblicita' diverse dalle offerte
          di cui al presente comma. Per i medesimi  concessionari  il
          tempo  di trasmissione dedicato a tali forme di offerte non
          deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno.
             9-ter.  Per  quanto  riguarda  i  concessionari  per  la
          radiodiffusione  televisiva  in  ambito  locale,  il  tempo
          massimo   di   trasmissione   quotidiana   dedicato    alla
          pubblicita',  qualora  siano  comprese  le  altre  forme di
          pubblicita' di cui al comma 9-bis, come  le  offerte  fatte
          direttamente al pubblico, e' portato al 35 per cento, fermo
          restando il limite di affollamento orario e giornaliero per
          gli spot di cui al comma 9.
             9-quater.    Ai    concessionari    privati    per    la
          radiodiffusione televisiva in ambito locale gli  indici  di
          cui  al  comma 9-ter si applicano a partire dal 31 dicembre
          1993.
             10. La pubblicita' locale e' riservata ai  concessionari
          privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i
          concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  e
          televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica
          devono       trasmettere       messaggi        pubblicitari
          contemporaneamente,  e  con  identico contenuto, su tutti i
          bacini  serviti.  I  concessionari  privati   che   abbiano
          ottenuto  l'autorizzazione  di  cui  all'art.  21,  possono
          trasmettere, oltre alla pubblicita' nazionale,  pubblicita'
          locale   diversificata  per  ciascuna  zona  oggetto  della
          autorizzazione,        interrompendo        temporaneamente
          l'interconnessione.
             11.  Sono  nulle  e si hanno per non apposte le clausole
          dei contratti di pubblicita' che impongono ai concessionari
          privati  di  trasmettere  programmi  diversi  o  aggiuntivi
          rispetto ai messaggi pubblicitari.
             12.  Ai  sensi della presente legge per sponsorizzazione
          si  intende  ogni  contributo  di  un'impresa  pubblica   o
          privata,   non   impegnata   in   attivita'   televisiva  o
          radiofoniche  o  di  produzione  di  opere  audiovisive   o
          radiofoniche,  al finanziamento di programmi, allo scopo di
          promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le
          sue attivita' o i suoi prodotti.
             13.  I  programmi  sponsorizzati  devono  rispondere  ai
          seguenti criteri:
               a)   il   contenuto   e   la   programmazione  di  una
          trasmissione  sponsorizzata  non  possono  in  nessun  caso
          essere  influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere
          la   responsabilita'   e   l'autonomia    editoriale    dei
          concessionari  privati  o della concessionaria pubblica nei
          confronti delle trasmissioni;
               b)  devono  essere  chiaramente   riconoscibili   come
          programmi  sponsorizzati  e  indicare il nome o il logotipo
          dello sponsor all'inizio o alla fine del programma.
               b-bis) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio
          dei prodotti  o  servizi  dello  sponsor  o  di  un  terzo,
          specialmente  facendo  riferimenti  specifici  di carattere
          promozionale a detti prodotti o servizi.
             14. I programmi  non  possono  essere  sponsorizzati  da
          persone  fisiche  o  giuridiche la cui attivita' principale
          consista nella fabbricazione o vendita di  sigarette  o  di
          altri  prodotti  del tabacco, nella fabbricazione o vendita
          di  superalcolici,  nella  fabbricazione   o   vendita   di
          medicinali   ovvero   nella  prestazione  di  cure  mediche
          disponibili unicamente con ricetta medica.
             15.  I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi
          pubblicitari nella misura minima  del  2  per  cento  della
          durata  dei  programmi stessi da comprendersi nel limite di
          affollamento giornaliero.  Il  Garante,  entro  centottanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  propone   al   Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni,  che provvede, entro novanta giorni, con
          decreto, una piu' dettagliata regolamentazione  in  materia
          di sponsorizzazioni, sia per la concessionaria pubblica sia
          per i concessionari privati.
             16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del
          Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle poste
          e  delle  telecomunicazioni,  di  concerto  con il Ministro
          delle partecipazioni statali e sentiti  il  Garante  ed  il
          Consiglio  dei Ministri, stabilisce il limite massimo degli
          introiti pubblicitari quale fonte  accessoria  di  proventi
          che  la concessionaria pubblica potra' conseguire nell'anno
          successivo. Tale limite viene fissato applicando, a  quello
          stabilito  per l'anno precedente, la variazione percentuale
          prevista per il gettito pubblicitario  radiotelevisivo  per
          l'anno  in  corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si
          discosti da  quello  effettivo,  il  limite  massimo  degli
          introiti  pubblicitari  per  l'anno successivo terra' conto
          dell'aumento o della diminuzione verificatisi
             17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del  presente
          articolo  e  la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975,
          n. 103, art. 15, hanno validita' fino al 31 dicembre  1992.
          In  tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale
          di cui al comma 13 dell'art. 6,  in  relazione  alle  nuove
          dimensioni   comunitarie   e   all'andamento   del  mercato
          pubblicitario, le  necessarie  ed  opportune  modificazioni
          alla   suddetta   normativa.   Il   Governo  provvede  alle
          conseguenti iniziative legislative.
             18. L'art. 21 della legge 14 aprile  1975,  n.  103,  e'
          abrogato".
             - Il D.Lgs. n. 74/1992 reca:
             "Attuazione  della  direttiva  84/450/CEE  in materia di
          pubblicita' ingannevole".