Art. 13. (Contributi agli enti locali) 1. Le regioni nell'ambito dei propri bilanci possono concedere contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonche' per le misure previste nei piani di risanamento. 2. Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1 del presente articolo, e' data priorita' ai comuni che abbiano adottato i piani di risanamento di cui all'articolo 7.