Art. 13.
                    (Contributi agli enti locali)
   1.  Le  regioni  nell'ambito  dei propri bilanci possono concedere
contributi in conto interessi ed in conto capitale per  le  spese  da
effettuarsi  dai  comuni  e  dalle  province per l'organizzazione del
sistema di  monitoraggio  e  di  controllo,  nonche'  per  le  misure
previste nei piani di risanamento.
   2.  Nella  concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1
del presente articolo,  e'  data  priorita'  ai  comuni  che  abbiano
adottato i piani di risanamento di cui all'articolo 7.