Art. 15.
                        (Regime transitorio)
   1. Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e
dei  regolamenti  di  esecuzione  previsti dalla presente legge, fino
all'adozione  dei  provvedimenti  e  dei  regolamenti   medesimi   si
applicano,  per  quanto  non  in  contrasto con la presente legge, le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri  1  marzo  1991,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 57
dell'8  marzo  1991,  fatta  eccezione  per  le  infrastrutture   dei
trasporti, limitatamente al disposto di cui agli articoli 2, comma 2,
e 6, comma 2.
   2.  Ai  fini  del  graduale raggiungimento degli obiettivi fissati
dalla presente legge, le imprese interessate devono presentare il pi-
ano di risanamento acustico di cui all'articolo 3 del citato  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 1 marzo 1991, entro il
termine di sei mesi dalla  classificazione  del  territorio  comunale
secondo  i  criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della
presente legge. Nel piano di risanamento dovra' essere  indicato  con
adeguata  relazione  tecnica  il  termine  entro  il quale le imprese
prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle  norme  di  cui  alla
presente legge.
   3.  Le  imprese  che non presentano il piano di risanamento devono
adeguarsi  ai  limiti  fissati  dalla  suddivisione  in  classi   del
territorio  comunale  entro  il termine previsto per la presentazione
del piano stesso.
   4. Con decreto del Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei
mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti   i   criteri  e  le  modalita'  per  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991.