Art. 16.
                       (Abrogazione di norme)
   1.   Con   decreto   del   Presidente   della  Repubblica,  previa
deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,  e'  emanato,  ai  sensi
dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
su  proposta  del  Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
competenti, un apposito regolamento con il quale sono individuati gli
atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati
con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
 
          Nota all'art. 16:
             - Il testo del comma  2  dell'art.  17  della  legge  n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
             "2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".