Art. 17.
                         (Entrata in vigore)
   1.  La  presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 26 ottobre 1995
                              SCALFARO
                        DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: DINI