Art. 2.
                            (Definizioni)
   1. Ai fini della presente legge si intende per:
     a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente
abitativo  o  nell'ambiente  esterno  tale  da  provocare  fastidio o
disturbo  al  riposo  ed alle attivita' umane, pericolo per la salute
umana,  deterioramento  degli  ecosistemi,  dei  beni  materiali, dei
monumenti,  dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
     b)  ambiente  abitativo:  ogni  ambiente  interno ad un edificio
destinato alla permanenza di persone o di comunita' ed utilizzato per
le   diverse  attivita'  umane,  fatta  eccezione  per  gli  ambienti
destinati  ad  attivita'  produttive  per  i  quali  resta  ferma  la
disciplina  di  cui  al  decreto  legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
salvo  per  quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore
esterne ai locali in cui si svolgono le attivita' produttive;
     c)  sorgenti  sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e
le  altre  installazioni unite agli immobili anche in via transitoria
il  cui  uso  produca  emissioni  sonore; le infrastrutture stradali,
ferroviarie,   aeroportuali,   marittime,  industriali,  artigianali,
commerciali  ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti
di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone
e merci; le aree adibite ad attivita' sportive e ricreative;
     d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese
nella lettera c);
     e)  valori  limite di emissione: il valore massimo di rumore che
puoessere  emesso  da  una  sorgente  sonora, misurato in prossimita'
della sorgente stessa;
     f)  valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che
puo'  essere  immesso  da  una  o  piu' sorgenti sonore nell'ambiente
abitativo  o  nell'ambiente  esterno,  misurato  in  prossimita'  dei
ricettori;
     g)  valori  di  attenzione:  il  valore di rumore che segnala la
presenza  di  un  potenziale  rischio  per  la  salute  umana  o  per
l'ambiente;
     h)  valori  di  qualita':  i  valori di rumore da conseguire nel
breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche
di  risanamento  disponibili,  per realizzare gli obiettivi di tutela
previsti dalla presente legge.
   2.  I  valori  di  cui  al  comma 1, lettere e), f), g) e h), sono
determinati  in  funzione della tipologia della sorgente, del periodo
della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.
   3. I valori limite di immissione sono distinti in:
     a)  valori  limite  assoluti,  determinati  con  riferimento  al
livello equivalente di rumore ambientale;
     b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla
differenza  tra  il  livello  equivalente  di rumore ambientale ed il
rumore residuo.
   4.  Restano  ferme  le  altre definizioni di cui all'allegato A al
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 1 marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
   5.  I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono
di   natura   amministrativa,   tecnica,  costruttiva  e  gestionale.
Rientrano in tale ambito:
     a)  le  prescrizioni  relative ai livelli sonori ammissibili, ai
metodi  di  misurazione  del  rumore,  alle  regole  applicabili alla
fabbricazione;
     b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione
che  attestino la conformita' dei prodotti alle prescrizioni relative
ai  livelli  sonori  ammissibile;  la  marcatura  dei  prodotti e dei
dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
     c)   gli   interventi  di  riduzione  del  rumore,  distinti  in
interventi  attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti
e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la
via  di  propagazione  dalla  sorgente  al  ricettore o sul ricettore
stesso;
     d)  i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico;
i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico
per  la  mobilita'  extraurbana;  la  pianificazione  e  gestione del
traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
     e)    la   pianificazione   urbanistica,   gli   interventi   di
delocalizzazione di attivita' rumorose o di ricettori particolarmente
sensibili.
   6.  Ai fini della presente legge e' definito tecnico competente la
figura  professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare
l'ottemperanza  ai  valori  definiti  dalle vigenti norme, redigere i
piani  di  risanamento  acustico,  svolgere  le relative attivita' di
controllo.  Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma
di  scuola  media  superiore  ad  indirizzo  tecnico  o  del  diploma
universitario  ad  indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea
ad indirizzo scientifico.
   7.  L'attivita'  di  tecnico  competente puo' essere svolta previa
presentazione   di   apposita   domanda   all'assessorato   regionale
competente   in   materia   ambientale  corredata  da  documentazione
comprovante  l'aver  svolto  attivita',  in modo non occasionale, nel
campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomi e
da  almeno  due  anni  per  i  laureati  o  per i titolari di diploma
universitario.
   8.  Le  attivita' di cui al comma 6 possono essere svolte altresi'
da  coloro  che,  in  possesso del diploma di scuola media superiore,
siano  in  servizio  presso  le strutture pubbliche territoriali e vi
svolgano  la  propria  attivita'  nel campo dell'acustica ambientale,
alla data di entrata in vigore della presente legge.
   9.  I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da
quelli  che  svolgono le attivita' sulle quali deve essere effettuato
il controllo.
 
          Nota all'art. 2:
             - Il D.Lgs. n. 277/1991 reca:
             "Attuazione   delle   direttive  n.     80/1107/CEE,  n.
          82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.   88/642/CEE,
          in  materia  di  protezione  dei lavoratori contro i rischi
          derivanti  da  esposizione  ad  agenti  chimici,  fisici  e
          biologici  durante  il  lavoro,  a  norma dell'art. 7 della
          legge 30 luglio 1990, n. 212".