Art. 4.
                     (Competenze delle regioni)
   1.  Le  regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, definiscono con legge:
     a) i criteri in base ai quali i comuni, ai  sensi  dell'articolo
6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni
d'uso  del  territorio  ed  indicando  altresi'  aree da destinarsi a
spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile,  ovvero  all'aperto
procedono  alla  classificazione  del  proprio  territorio nelle zone
previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori  di
qualita'  di  cui  all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il
divieto di contatto diretto di  aree,  anche  appartenenti  a  comuni
confinanti,  quando tali valori si discostano in misura superiore a 5
dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali
stabiliti dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1
marzo  1991,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo
1991.    Qualora  nell'individuazione  delle  aree  nelle  zone  gia'
urbanizzate  non  sia  possibile  rispettare  tale vincolo a causa di
preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei  piani  di
risanamento di cui all'articolo 7;
     b)  i  poteri  sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli
enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;
     c)   modalita',   scadenze   e   sanzioni   per   l'obbligo   di
classificazione delle zone ai sensi della lettera a) per i comuni che
adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;
     d)  fermo  restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, le
modalita' di controllo del rispetto della  normativa  per  la  tutela
dall'inquinamento  acustico  all'atto  del rilascio delle concessioni
edilizie relative a  nuovi  impianti  ed  infrastrutture  adibiti  ad
attivita' produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi
commerciali  polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano
alla utilizzazione dei medesimi immobili ed  infrastrutture,  nonche'
dei  provvedimenti  di  licenza  o di autorizzazione all'esercizio di
attivita' produttive;
     e) le procedure e  gli  eventuali  ulteriori  criteri,  oltre  a
quelli  di cui all'articolo 7, per la predisposizione e l'adozione da
parte dei comuni di piani di risanamento acustico;
     f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte  dei
comuni   il   cui   territorio   presenti   un   rilevante  interesse
paesaggistico-ambientale e turistico, di valori  inferiori  a  quelli
determinati  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma 1, lettera a), della
presente legge; tali riduzioni non si applicano ai  servizi  pubblici
essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n.  146;
     g) le modalita' di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo
svolgimento  di  attivita'  temporanee  e  di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico  qualora  esso  comporti  l'impiego  di
macchinari o di impianti rumorosi;
     h)  le  competenze  delle  province  in  materia di inquinamento
acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;
     i) l'organizzazione nell'ambito  del  territorio  regionale  dei
servizi di controllo di cui all'articolo 14;
     l) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di
cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;
     m)  i  criteri  per la identificazione delle priorita' temporali
degli interventi di bonifica acustica del territorio.
   2.  Le  regioni,  in  base  alle   proposte   pervenute   e   alle
disponibilita'  finanziarie  assegnate  dallo  Stato,  definiscono le
priorita' e predispongono un piano regionale triennale di  intervento
per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze
statali relative ai piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i),
per  la  redazione  dei  quali  le  regioni  formulano  proposte  non
vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico
di cui all'articolo 7 al piano regionale.
 
          Note all'art. 4:
             - Il testo dell'art. 1 della legge  n.  146/1990  (norme
          sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
          essenziali  e  sulla salvaguardia dei diritti della persona
          costituzionalmente tutelati. Istituzione della  commissione
          di garanzia dell'attuazione della legge) e' il seguente:
             "Art.  1.  -  1.  Ai  fini  della  presente  legge  sono
          considerati servizi pubblici essenziali,  indipendentemente
          dalla  natura  giuridica  del  rapporto di lavoro, anche se
          svolti in regime di  concessione  o  mediante  convenzione,
          quelli  volti  a  garantire  il godimento dei diritti della
          persona, costituzionalmente tutelati, alla vita,  alla  sa-
          lute,  alla  liberta'  ed  alla sicurezza, alla liberta' di
          circolazione,   all'assistenza   e   previdenza    sociale,
          all'istruzione ed alla liberta' di comunicazione.
             2.  Allo  scopo  di contemperare l'esercizio del diritto
          di sciopero con il godimento  dei  diritti  della  persona,
          costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente
          legge  dispone  le  regole  da rispettare e le procedure da
          seguire in caso di  conflitto  collettivo,  per  assicurare
          l'effettivita',  nel loro contenuto essenziale, dei diritti
          medesimi,   in   particolare   nei   seguenti   servizi   e
          limitatamente  all'insieme  delle  prestazioni  individuate
          come indispensabili ai sensi dell'art. 2:
               a) per quanto concerne la tutela della vita, della sa-
          lute, della  liberta'  e  della  sicurezza  della  persona,
          dell'ambiente   e   del  patrimonio  storico-artistico;  la
          sanita';  l'igiene  pubblica;  la  protezione  civile;   la
          raccolta  e  lo  smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli
          speciali, tossici e nocivi;  le  dogane,  limitatamente  al
          controllo    su    animali    e    su   merci   deperibili;
          l'approvvigionamento  di  energie,   prodotti   energetici,
          risorse  naturali  e  beni  di prima necessita', nonche' la
          gestione  e  la   manutenzione   dei   relativi   impianti,
          limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
          l'amministrazione    della   giustizia,   con   particolare
          riferimento ai  provvedimenti  restrittivi  della  liberta'
          personale  ed  a  quelli  cautelari  ed urgenti, nonche' ai
          processi penali con imputati  in  stato  di  detenzione;  i
          servizi  di  protezione  ambientale e di vigilanza sui beni
          culturali;
               b) per quanto concerne la  tutela  della  liberta'  di
          circolazione;  i  trasporti  pubblici urbani ed extraurbani
          autoferrotranviari,  ferroviari,  aerei,   aeroportuali   e
          quelli  marittimi  limitatamente  al  collegamento  con  le
          isole;
               c)  per  quanto  concerne l'assistenza e la previdenza
          sociale, nonche'  gli  emolumenti  retributivi  o  comunque
          quanto  economicamente  necessario al soddisfacimento delle
          necessita' della vita attinenti  a  diritti  della  persona
          costituzionalmente  garantiti;  i servizi di erogazione dei
          relativi importi anche  effettuati  a  mezzo  del  servizio
          bancario;
               d)  per  quanto  riguarda  l'istruzione;  l'istruzione
          pubblica,  con  particolare  riferimento  all'esigenza   di
          assicurare  la  continuita'  dei  servizi degli asili nido,
          delle scuole materne e delle scuole elementari, nonche'  lo
          svolgimento   degli   scrutini  finali  e  degli  esami,  e
          l'istruzione  universitaria,  con  particolare  riferimento
          agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
               e)  per  quanto riguarda la liberta' di comunicazione;
          le   poste,   le   telecomunicazioni    e    l'informazione
          radiotelevisiva pubblica".
             - La legge n. 142/1990 reca:
             "Ordinamento delle autonomie locali".