Art. 5.
                     (Competenze delle province)
   1. Sono di competenza delle province:
     a)   le  funzioni  amministrative  in  materia  di  inquinamento
acustico previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;
     b) le funzioni ad esse assegnate dalle leggi  regionali  di  cui
all'articolo 4;
     c)  le  funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo
14, comma 1.
 
          Nota all'art. 5:
             - Per il titolo della legge n. 142/1990  si  veda  nelle
          note all'art. 4.