Art. 5. (Competenze delle province) 1. Sono di competenza delle province: a) le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142; b) le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali di cui all'articolo 4; c) le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 14, comma 1.
Nota all'art. 5: - Per il titolo della legge n. 142/1990 si veda nelle note all'art. 4.