Art. 6.
                       (Competenze dei comuni)
   1.  Sono  di  competenza  dei  comuni,  secondo le leggi statali e
regionali e i rispettivi statuti:
     a) la classificazione del territorio comunale secondo i  criteri
previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
     b)  il  coordinamento degli strumenti urbanistici gia'  adottati
con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
     c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
     d) il controllo, secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  4,
comma  1,  lettera  d),  del  rispetto  della normativa per la tutela
dall'inquinamento acustico all'atto del  rilascio  delle  concessioni
edilizie  relative  a  nuovi  impianti  ed  infrastrutture adibiti ad
attivita' produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi
commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che  abilitano
alla  utilizzazione  dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche'
dei provvedimenti di licenza o  di  autorizzazione  all'esercizio  di
attivita' produttive;
     e)  l'adozione  di regolamenti per l'attuazione della disciplina
statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
     f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte
dai veicoli,  fatte  salve  le  disposizioni  contenute  nel  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 258, e successive modificazioni;
     g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
     h)  l'autorizzazione,  anche  in  deroga ai valori limite di cui
all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attivita' temporanee e
di manifestazioni in luogo  pubblico  o  aperto  al  pubblico  e  per
spettacoli  a  carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle
prescrizioni indicate dal comune stesso.
   2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un  anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, adeguano i
regolamenti   locali di igiene e sanita'  o  di  polizia  municipale,
prevedendo   apposite   norme  contro  l'inquinamento  acustico,  con
particolare   riferimento   al   controllo,   al    contenimento    e
all'abbattimento  delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione
degli  autoveicoli  e  dall'esercizio  di  attivita'  che   impiegano
sorgenti sonore.
   3.  I  comuni  il  cui  territorio presenti un rilevante interesse
paesaggistico-ambientale  e   turistico,   hanno   la   facolta'   di
individuare  limiti  di  esposizione  al  rumore  inferiori  a quelli
determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1,  lettera  a),  secondo
gli  indirizzi  determinati  dalla  regione di appartenenza, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano
ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della  legge  12
giugno 1990, n. 146.
     4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi, del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 1 marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8  marzo  1991,  prima
della  data  di  entrata  in  vigore della presente legge. Sono fatti
salvi altresi' gli interventi di risanamento acustico gia' effettuati
dalle imprese  ai  sensi  dell'articolo  3  del  citato  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 1 marzo 1991.  Qualora detti
interventi risultino inadeguati rispetto  ai  limiti  previsti  dalla
classificazione   del  territorio  comunale,  ai  fini  del  relativo
adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di  tempo  pari  a
quello  necessario  per  completare  il  piano  di ammortamento degli
interventi  di  bonifica  in  atto,  qualora  risultino  conformi  ai
principi  di  cui  alla  presente  legge  ed ai criteri dettati dalle
regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
 
          Nota all'art. 6:
             - Per il titolo del D.Lgs. n.  285/1992  si  veda  nelle
          note all'art. 3.
             -  Per  il  testo dell'art. 1 della legge n. 146/1990 si
          veda nelle note all'art. 4.