Art. 7. 
                   (Piani di risanamento acustico) 
   1. Nel caso  di  superamento  dei  valori  di  attenzione  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera  g),  nonche'  nell'ipotesi  di  cui
all'articolo 4,  comma  1,  lettera  a),  ultimo  periodo,  i  comuni
provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando
il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con
i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.  I
piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale.  I  piani
comunali di risanamento recepiscono il contenuto  dei  piani  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5. 
   2. I piani di risanamento  acustico  di  cui  al  comma  1  devono
contenere: 
     a)  l'individuazione  della  tipologia  ed  entita'  dei  rumori
presenti,  incluse  le  sorgenti  mobili,  nelle  zone  da   risanare
individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a); 
     b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento; 
     c) l'indicazione delle priorita', delle modalita'  e  dei  tempi
per il risanamento; 
     d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; 
     e) le eventuali misure cautelari a carattere  d'urgenza  per  la
tutela dell'ambiente e della salute pubblica. 
   3. In caso di inerzia  del  comune  ed  in  presenza  di  gravi  e
particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano
si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,
lettera b). 
   4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo puo' essere
adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine
di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h). 
   5. Nei comuni con popolazione superiore a  cinquantamila  abitanti
la giunta comunale  presenta  al  consiglio  comunale  una  relazione
biennale sullo stato  acustico  del  comune.  Il  consiglio  comunale
approva la relazione e la trasmette alla regione  ed  alla  provincia
per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano  il  piano
di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione e'  allegata  al
piano stesso. Per gli altri comuni, la prima  relazione  e'  adottata
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
          Nota all'art. 7:
             - Per il titolo del D.Lgs. n.  285/1992  si  veda  nelle
          note all'art. 3.