Art. 8. 
                      (Disposizioni in materia 
                         di impatto acustico) 
   1. I progetti sottoposti a valutazione di  impatto  ambientale  ai
sensi dell'articolo 6 della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  ferme
restando le  prescrizioni  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  10  agosto  1988,  n.  377,  e   successive
modificazioni,  e  27  dicembre  1988,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  4  del  5  gennaio  1989,  devono  essere  redatti  in
conformita' alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico  delle
popolazioni interessate. 
   2. Nell'ambito delle procedure  di  cui  al  comma  1,  ovvero  su
richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei  progetti  o
delle opere predispongono  una  documentazione  di  impatto  acustico
relativa alla realizzazione, alla modifica o al  potenziamento  delle
seguenti opere: 
     a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; 
     b)  strade  di  tipo  A  (autostrade),  B  (strade   extraurbane
principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade  urbane  di
scorrimento), E (strade urbane di quartiere)  e  F  (strade  locali),
secondo la classificazione di cui al decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni; 
     c) discoteche; 
     d) circoli privati  e  pubblici  esercizi  ove  sono  installati
macchinari o impianti rumorosi; 
     e) impianti sportivi e ricreativi; 
     f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 
   3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione  previsionale  del
clima  acustico  delle  aree  interessate  alla  realizzazione  delle
seguenti tipologie di insediamenti: 
     a) scuole e asili nido; 
     b) ospedali; 
     c) case di cura e di riposo; 
     d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; 
     e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al
comma 2. 
   4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie  relative  a
nuovi impianti ed infrastrutture  adibiti  ad  attivita'  produttive,
sportive  e  ricreative  e  a  postazioni  di   servizi   commerciali
polifunzionali,  dei  provvedimenti  comunali  che   abilitano   alla
utilizzazione dei medesimi immobili  ed  infrastrutture,  nonche'  le
domande di licenza o di  autorizzazione  all'esercizio  di  attivita'
produttive devono  contenere  una  documentazione  di  previsione  di
impatto acustico. 
   5. La documentazione di cui  ai  commi  2,  3  e  4  del  presente
articolo  e'  resa,  sulla  base  dei  criteri  stabiliti  ai   sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente  legge,  con  le
modalita' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
   6. La domanda di licenza o di autorizzazione  all'esercizio  delle
attivita' di cui al comma 4 del presente  articolo,  che  si  prevede
possano produrre valori di emissione superiori a  quelli  determinati
ai sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  deve  contenere
l'indicazione delle  misure  previste  per  ridurre  o  eliminare  le
emissioni sonore causate dall'attivita' o dagli impianti. La relativa
documentazione  deve  essere  inviata  all'ufficio   competente   per
l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. 
 
          Note all'art. 8: 
             - Il testo dell'art. 6 della legge  n.  349/1986  e'  il
          seguente: 
             "Art. 6. - 1. Entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore
          della presente legge il Governo presenta al  Parlamento  il
          disegno di legge relativo  all'attuazione  delle  direttive
          comunitarie in materia di impatto ambientale. 
             2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive
          comunitarie in materia  di  impatto  ambientale,  le  norme
          tecniche e le categorie  di  opere  in  grado  di  produrre
          rilevanti modificazioni  dell'ambiente  ed  alle  quali  si
          applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
          5,  sono  individuate  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del  Consiglio
          dei   Ministri   adottata   su   proposta   del    Ministro
          dell'ambiente sentito il Comitato  scientifico  di  cui  al
          succesivo  art.  11,  conformemente  alla   direttiva   del
          Consiglio delle Comunita' europee n. 85/337 del  27  giugno
          1985. 
             3. I progetti delle opere di cui al precedente  comma  2
          sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
          dell'ambiente,  al  Ministro  per  i   beni   culturali   e
          ambientali e alla regione territorialmente interessata,  ai
          fini  della  valutazione  dell'impatto  sull'ambiente.   La
          comunicazione contiene l'indicazione  della  localizzazione
          dell'intervento, la specificazione dei  rifiuti  liquidi  e
          solidi,   delle   emissioni   ed   immissioni    inquinanti
          nell'atmosfera   e   delle   emissioni   sonore    prodotte
          dall'opera, la descrizione dei dispositivi di  eliminazione
          o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
          dei  danni  all'ambiente  e  di  monitoraggio   ambientale.
          L'annuncio   dell'avvenuta   comunicazione   deve    essere
          pubblicato, a cura del  committente,  sul  quotidiano  piu'
          diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
          su un quotidiano a diffusione nazionale. 
             4.  Il  Ministro  dell'ambiente,  sentita   la   regione
          interessata,  di  concerto  con  il  Ministro  per  i  beni
          culturali e ambientali, si pronuncia  sulla  compatibilita'
          ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi  i  quali
          la procedura di approvazione del progetto riprende  il  suo
          corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei  Ministri
          in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
          aree  sottoposte  a   vincolo   di   tutela   culturale   o
          paesaggistica  il  Ministro   dell'ambiente   provvede   di
          concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. 
             5.  Ove  il  Ministro  competente   alla   realizzazione
          dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione  del
          Ministero  dell'ambiente,  la  questione  e'   rimessa   al
          Consiglio dei Ministri. 
             6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al  comma
          3,  il   Ministro   dell'ambiente   ravvisi   comportamenti
          contrastanti con il parere sulla compatibilita'  ambientale
          espresso  ai  sensi  del  comma  4,  o  comunque  tali   da
          compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
          e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
          questione al Consiglio dei Ministri. 
             7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni
          culturali e ambientali nelle materie di sua competenza. 
             8. Il Ministro per i beni  culturali  e  ambientali  nel
          caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2,  del  decreto-legge
          27 giugno 1985,  n.  312  (convertito,  con  modificazioni,
          nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui
          agli articoli 4 e  82  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente. 
             9.  Qualsiasi  cittadino,  in  conformita'  delle  leggi
          vigenti, puo' presentare in  forma  scritta,  al  Ministero
          dell'ambiente,  al  Ministero  per  i  beni   culturali   e
          ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
          o pareri  sull'opera  soggetta  a  valutazione  di  impatto
          ambientale, nel  termine  di  trenta  giorni  dall'annuncio
          della comunicazione del progetto". 
             - Il testo dell'art. 4 della legge  n.  15/1968,  (Norme
          sulla documentazione amministrativa e sulla  legalizzazione
          e autenticazione di firme) e' il seguente: 
             "Art.  4   (Dichiarazione   sostitutivo   dell'atto   di
          notorieta'). -  L'atto  di  notorieta'  concernente  fatti,
          stati o qualita' personali che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituita  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a ricevre  la  documentazione,  o  dinanzi  ad  un  notaio,
          cancelliere,  segretario  comunale,  o  altro   funzionario
          incaricato   dal   sindaco,   il   quale   provvede    alla
          autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle 
          modalita' di cui all'art. 20".