Art. 9.
                 (Ordinanze contingibili ed urgenti)
   1.  Qualora  sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessita' di
tutela  della  salute  pubblica  o  dell'ambiente  il   sindaco,   il
presidente  della provincia, il presidente della giunta regionale, il
prefetto,  il  Ministro  dell'ambiente,  -  secondo  quanto  previsto
dall'articolo  8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del
Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze,  con
provvedimento  motivato,  possono  ordinare  il  ricorso temporaneo a
speciali forme di contenimento  o  di  abbattimento  delle  emissioni
sonore,   inclusa  l'inibitoria  parziale  o  totale  di  determinate
attivita'. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facolta'  e'
riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
   2.  Restano  salvi  i poteri degli organi dello Stato preposti, in
base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
 
          Nota all'art. 9:
             -  Il  testo  dell'art.  8  della   legge   n.   59/1987
          (Disposizioni  transitorie  ed urgenti per il funzionamento
          del Ministero dell'ambiente) e' il seguente:
             "Art. 8. - 1. Fuori dei casi di cui al comma 3 dell'art.
          8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora si verifichino
          situazioni di grave pericolo di danno ambientale e  non  si
          possa  altrimenti provvedere, il Ministro dell'ambiente, di
          concerto con  i  Ministri  eventualmente  competenti,  puo'
          emettere  ordinanze  contingibili  e  urgenti per la tutela
          dell'ambiente. Le ordinanze hanno efficacia per un  periodo
          non superiore a sei mesi".