Art. 10. 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Tuttavia per il 1994 si applica il tasso di conversione in vigore il 1 settembre 1992 e per il 1995 la media dei tassi di conversione pubblicati conformemente al comma 1 per gli ultimi tre anni.".