Art. 11. 1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applica nei confronti delle regioni che certifichino al Ministero del tesoro e al Ministero della sanita' il previsto mantenimento, a fine esercizio 1995, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai livelli uniformi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le eventuali eccedenze, che dovessero risultare rispetto al predetto stanziamento, restano a carico dei bilanci regionali.