Art. 11.
  1.  La  disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, primo periodo,
della  legge  23  dicembre 1994, n. 724, non si applica nei confronti
delle regioni che certifichino al Ministero del tesoro e al Ministero
della  sanita' il previsto mantenimento, a fine esercizio 1995, delle
proprie   occorrenze   finanziarie   nei  limiti  dello  stanziamento
determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai livelli
uniformi  di  assistenza  sanitaria, di cui all'articolo 12, comma 3,
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e successive
modificazioni e integrazioni.
  2.  Le  eventuali  eccedenze,  che  dovessero risultare rispetto al
predetto stanziamento, restano a carico dei bilanci regionali.