Art. 2.
  1.    A    decorrere   dal   1   gennaio   1995   la   contabilita'
economico-finanziaria  e  patrimoniale  e la contabilita' finanziaria
delle  unita'  sanitarie  locali e delle aziende ospedaliere previste
dall'articolo  5  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  dovranno  essere  tenute
separate  rispetto a quella degli anni 1994 e precedenti, fatta salva
la  possibilita'  di  utilizzare gli eventuali avanzi di gestione per
estinguere  le  situazioni  debitorie  preesistenti.  La contabilita'
economico-finanziaria  e  patrimoniale  e la contabilita' finanziaria
delle  unita'  sanitarie  locali e delle aziende ospedaliere relative
agli  anni  precedenti  al  1995  sono  garantite  direttamente dalle
regioni,  che  ne  assumono  integralmente  le relative obbligazioni.
Entro  il  30 settembre 1995, con decreto del Ministro della sanita',
adottato   di   concerto   con   i  Ministri  del  bilancio  e  della
programmazione  economica e del tesoro e in accordo con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano, sono stabiliti le modalita' ed i
criteri  di ripianamento del debito eventualmente accertato fino alla
data di costituzione in azienda delle unita' sanitarie locali e degli
ospedali,  secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 3
e  4  del  citato  decreto  legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni e integrazioni.
  2.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
agli  istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico aventi
personalita' giuridica di diritto pubblico.