Art. 2. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 la contabilita' economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilita' finanziaria delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno essere tenute separate rispetto a quella degli anni 1994 e precedenti, fatta salva la possibilita' di utilizzare gli eventuali avanzi di gestione per estinguere le situazioni debitorie preesistenti. La contabilita' economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilita' finanziaria delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relative agli anni precedenti al 1995 sono garantite direttamente dalle regioni, che ne assumono integralmente le relative obbligazioni. Entro il 30 settembre 1995, con decreto del Ministro della sanita', adottato di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro e in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalita' ed i criteri di ripianamento del debito eventualmente accertato fino alla data di costituzione in azienda delle unita' sanitarie locali e degli ospedali, secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalita' giuridica di diritto pubblico.