Art. 4. 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. La ripetibilita' della vendita di medicinali di cui al comma 2 e' consentita in conformita' alla prescrizione medica che riporti sulla ricetta il numero delle confezioni occorrenti ovvero la congiunta indicazione della posologia e della durata della terapia, che non puo' essere superiore ad un anno. L'indicazione di un numero di confezioni superiore all'unita' esclude la ripetibilita' della ricetta e consente la consegna frazionata dei medicinali prescritti. In mancanza delle citate indicazioni la ripetibilita' della vendita e' consentita per non piu' di cinque volte in un periodo non superiore a tre mesi dalla data di compilazione della ricetta."; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 senza presentazione di ricetta medica e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centocinquantamila a lire novecentomila. Tale sanzione non si applica nell'ipotesi in cui il medicinale sia stato dispensato in casi di necessita', di urgenza e di impossibilita' di reperire un medico e a condizione che sia presentata la ricetta medica entro quarantotto ore. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 o non appone sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.". 2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: " 3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validita' limitata a tre mesi; esse devono essere ritirate dal farmacista che e' tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegni all'autorita' competente per rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale.". 3. All'articolo 123, comma primo, lettera c), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: "sia conservata copia di tutte le ricette e" sono soppresse. 4. All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: "I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite" sono sostituite dalle seguenti: "I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee non ripetibili". 5. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e' sostituito dal seguente: " 3. In caso di vendita o di detenzione per la vendita di specialita' medicinali per le quali sono intervenuti provvedimenti del Ministero della sanita', di sospensione o di revoca, e' applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila.". 6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e' sostituito dal seguente: " 4. Il farmacista e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni qualora nel corso di un anno si ripetano per piu' di due volte le infrazioni previste dal comma 1.". 7. All'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le parole: "o che detenga per vendere" sono soppresse. 8. Qualora il farmacista venda, per piu' di tre volte, un medicinale disciplinato dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricette prive di validita', ovvero senza presentazione di ricetta di un centro medico specializzato, l'autorita' amministrativa competente puo' disporre l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire 10 milioni a lire 30 milioni. In caso di recidiva, l'autorita' amministrativa competente puo' disporre la chiusura della farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni ovvero l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire trenta milioni a lire cinquanta milioni. Nel caso in cui la chiusura della farmacia determini il venir meno del servizio di farmacia sul territorio l'autorita' amministrativa competente puo' disporre unicamente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 ed il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati.