Art. 5.
  1.  Il  comma  9  dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile
1994, n. 286, e' sostituito dal seguente:
  "  9.  Le  autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20
dicembre  1928,  n.  3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, agli
impianti  in  attivita'  alla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  devono  essere  rinnovate  entro  il  31  ottobre  1996,  a
richiesta  dell'interessato  da  presentare  all'autorita' competente
secondo  le  vigenti disposizioni entro il 30 settembre 1995; in sede
di  rinnovo viene assegnato all'impianto il numero di identificazione
e  viene  indicata  la  potenzialita'  oraria definita in rapporto ai
requisiti igienici e funzionali presenti.".
  2.  Il  comma  6  dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile
1994, n. 286, e' sostituito dal seguente:
  "  6.  Le  autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20
dicembre  1928,  n.  3298,  e  della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai
laboratori  in  attivita' alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  devono  essere  rinnovate  entro  il  31  ottobre  1996,  a
richiesta  dell'interessato  da  presentare  all'autorita' competente
secondo  le  vigenti disposizioni entro il 30 settembre 1994; in sede
di   rinnovo   viene   assegnato   al   laboratorio   il   numero  di
identificazione.".
  3.  Il  comma  2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile
1994, n. 286, e' sostituito dal seguente:
  "  2.  Fatto  salvo  quanto  stabilito  agli articoli 5, 6 e 14, le
autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi  del  regio decreto 20 dicembre
1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere
efficacia il 31 dicembre 1995, a meno che venga presentata entro tale
termine  domanda  di  riconoscimento  CE  ai  sensi dell'articolo 13.
Limitatamente  ai  macelli  pubblici  le  autorizzazioni  di  cui  al
presente comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997.".